+Articolo 26 11

Articolo 26 11

11.   Di concerto con la BCE, le AEV elaborano progetti di norme tecniche di regolamentazione comuni conformemente al quadro di riferimento TIBER-EU al fine di specificare ulteriormente quanto segue:

a)

i criteri utilizzati ai fini dell’applicazione del paragrafo 8, secondo comma;

b)

i requisiti e le norme che disciplinano il ricorso a soggetto incaricato dello svolgimento dei test interni;

c)

i requisiti concernenti:

i)

l’ambito dei TLPT di cui al paragrafo 2;

ii)

l’approccio e la metodologia da seguire per i test in ciascuna fase del relativo processo;

iii)

i risultati, la chiusura e le fasi correttive dei test;

d)

il tipo di cooperazione di vigilanza e altri tipi di cooperazione pertinenti necessari per svolgere i TLPT e per la facilitazione del riconoscimento reciproco di tali test, nel contesto di entità finanziarie che operano in più di uno Stato membro, al fine di consentire un livello adeguato di partecipazione alla vigilanza, nonché un’attuazione flessibile per tener conto delle specificità dei sottosettori finanziari o dei mercati finanziari locali.

All’ atto dell’elaborazione di tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, le AEV tengono debitamente conto di eventuali caratteristiche specifiche derivanti dalla natura distinta delle attività nei diversi settori dei servizi finanziari.

Le AEV presentano tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 luglio 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento, adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità degli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 o (UE) n. 1095/2010.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito