+Articolo 43 3.

Articolo 43 3.

Per i sistemi di IA ad alto rischio disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, il fornitore del sistema segue la pertinente procedura di valutazione della conformità prevista conformemente alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione. I requisiti di cui alla sezione 2 del presente capo si applicano a tali sistemi di IA ad alto rischio e fanno parte di tale valutazione. Si deve altresì procedere alla valutazione del sistema di gestione della qualità di cui all'articolo 17 e si applica l'allegato VII, punti 3, 4.3, 4.4 e 4.5, punto 4.6, quinto comma, e punto 5.

Ai fini di tale valutazione della conformità, gli organismi notificati che sono stati notificati ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, hanno la facoltà di valutare la conformità dei sistemi di IA ad alto rischio ai requisiti di cui alla sezione 2 del presente capo, a condizione che la conformità di tali organismi notificati ai requisiti di cui all'articolo 31, paragrafi 4, 5, 10 e 11, sia stata valutata nel contesto della procedura di notifica conformemente alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione, come comprovato dalla valutazione effettuata nell'ambito della notifica esistente. Fatto salvo l'articolo 28, tali organismi notificati che sono stati notificati ai sensi della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui all'allegato I, sezione A, presentano domanda di designazione conformemente alla sezione 4 del presente capo entro il 28 gennaio 2028.

Qualora la normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, offra al fabbricante del prodotto la facoltà di avvalersi di una valutazione della conformità che non comporti il coinvolgimento di terzi, purché abbia applicato le norme armonizzate per garantire la conformità a tutti i requisiti pertinenti, tale fabbricante può avvalersi di tale facoltà solo se ha applicato anche le norme armonizzate o, ove applicabili, le specifiche comuni di cui all'articolo 41, che contemplano tutti i requisiti di cui alla sezione 2 del presente capo. La classificazione di un prodotto come sistema di IA ad alto rischio conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, non incide sulla scelta della procedura di valutazione della conformità prevista per i fabbricanti di prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, compresa, se del caso, la possibilità di avvalersi di norme armonizzate. I fabbricanti di tali prodotti non sono tenuti a scegliere una procedura di valutazione della conformità che comporti la valutazione della conformità da parte di terzi solo a condizione che il prodotto includa un sistema di IA ad alto rischio come componente di sicurezza, se ciò non è richiesto dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A.

Se un sistema di IA ad alto rischio è disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, e rientra in una delle categorie elencate nell'allegato III, il fornitore di tale sistema segue la pertinente procedura di valutazione della conformità prevista ai sensi della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito