+Articolo 99 4.

Articolo 99 4.

La non conformità a qualsiasi delle seguenti disposizioni connesse a operatori o organismi notificati, diverse da quelle di cui all'articolo 5, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 15 000 000  EUR o, se l'autore del reato è un'impresa, fino al 3 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:

a) 

gli obblighi dei fornitori a norma dell'articolo 16;

b) 

gli obblighi dei rappresentati autorizzati a norma dell'articolo 22;

c) 

gli obblighi degli importatori a norma dell'articolo 23;

d) 

gli obblighi dei distributori a norma dell'articolo 24;

▼M1

d bis) 

gli obblighi dei fornitori e degli operatori a norma dell'articolo 25, paragrafi 2 e 4;

▼B

e) 

gli obblighi dei deployer a norma dell'articolo 26;

f) 

i requisiti e gli obblighi degli organismi notificati a norma dell'articolo 31, dell'articolo 33, paragrafi 1, 3 e 4, o dell'articolo 34;

g) 

gli obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployers a norma dell'articolo 50.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito