|
+Articolo 99 4. |
Articolo 99 4.La non conformità a qualsiasi delle seguenti disposizioni connesse a operatori o organismi notificati, diverse da quelle di cui all'articolo 5, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 15 000 000 EUR o, se l'autore del reato è un'impresa, fino al 3 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore:
a)
gli obblighi dei fornitori a norma dell'articolo 16;
b)
gli obblighi dei rappresentati autorizzati a norma dell'articolo 22;
c)
gli obblighi degli importatori a norma dell'articolo 23;
d)
gli obblighi dei distributori a norma dell'articolo 24;
d bis)
gli obblighi dei fornitori e degli operatori a norma dell'articolo 25, paragrafi 2 e 4;
e)
gli obblighi dei deployer a norma dell'articolo 26;
f)
i requisiti e gli obblighi degli organismi notificati a norma dell'articolo 31, dell'articolo 33, paragrafi 1, 3 e 4, o dell'articolo 34;
g)
gli obblighi di trasparenza per i fornitori e i deployers a norma dell'articolo 50. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
|