+Articolo 7 3.
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Articolo 7 3.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 61 al fine di modificare l’allegato III, includendo nell’elenco una nuova categoria all’interno di ciascuna classe di categorie di prodotti con elementi digitali e specificandone la definizione, spostando una categoria di prodotti da una classe all’altra o eliminandone una categoria esistente. Nel valutare la necessità di modificare l’elenco di cui all’allegato III, la Commissione tiene conto delle funzionalità relative alla cibersicurezza o della funzione e del livello di rischio di cibersicurezza posto dai prodotti con elementi digitali come stabilito dai criteri di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Gli atti delegati di cui al primo comma del presente paragrafo prevedono, se del caso, un periodo di transizione minimo di 12 mesi, in particolare qualora una nuova categoria di prodotti con elementi digitali importanti sia aggiunta alla classe I o II o sia spostata dalla classe I alla classe II di cui all’allegato III, prima che inizino ad applicarsi le pertinenti procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 32, paragrafi 2 e 3, a meno che un periodo di transizione più breve non sia giustificato da imperativi motivi di urgenza.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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