+Articolo 27 1.

Articolo 27 1.

I prodotti con elementi digitali e i processi messi in atto dal fabbricante che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea si presumono conformi ai requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I oggetto di tali norme o parti di esse.

In conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, la Commissione chiede a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate per i requisiti essenziali di cibersicurezza di cui all’allegato I del presente regolamento. Nel preparare richieste di normazione per il presente regolamento, la Commissione si adopera per tenere conto delle norme europee ed internazionali esistenti in materia di cibersicurezza, siano esse in vigore o in corso di elaborazione, al fine di semplificare lo sviluppo delle norme armonizzate, ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012.

1. Panoramica

,
Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito