+Articolo 33 2.

Articolo 33 2.

Gli Stati membri possono, se del caso, istituire spazi di sperimentazione normativa per la ciberresilienza. Tali spazi di sperimentazione normativa prevedono ambienti di prova controllati per prodotti innovativi con elementi digitali al fine di facilitarne lo sviluppo, la progettazione, la convalida e le prove ai fini della conformità al presente regolamento per un periodo di tempo limitato precedente all’immissione sul mercato. La Commissione e, se del caso, l’ENISA possono fornire sostegno tecnico, consulenza e strumenti per l’istituzione e il funzionamento degli spazi di sperimentazione normativa. Essi sono istituiti sotto la supervisione, l’orientamento e il sostegno diretti delle autorità di vigilanza del mercato. Gli Stati membri informano la Commissione e le altre autorità di vigilanza del mercato dell’istituzione di uno spazio di sperimentazione normativa attraverso l’ADCO. Gli spazi di sperimentazione normativa non pregiudicano i poteri correttivi e di sorveglianza delle autorità competenti. Gli Stati membri garantiscono un accesso aperto, equo e trasparente agli spazi di sperimentazione normativa e, in particolare, ne facilitano l’accesso delle microimprese e delle piccole imprese, comprese le start-up.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito