+Articolo 92 3.
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Articolo 92 3.
Gli enti calcolano l’importo complessivo dell’esposizione al rischio come segue:
TREA = max {U-TREA; x · S-TREA}
dove:
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TREA (total risk exposure amount)
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= l’importo complessivo dell’esposizione al rischio del soggetto;
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U-TREA (un-floored total risk exposure amount)
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= l’importo complessivo senza soglia minima dell’esposizione al rischio del soggetto calcolato conformemente al paragrafo 4;
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S-TREA (standardised total risk exposure amount)
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= l’importo complessivo standardizzato dell’esposizione al rischio del soggetto calcolato conformemente al paragrafo 5;
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In deroga al primo comma, uno Stato membro può decidere che l’importo complessivo dell’esposizione al rischio sia l’importo complessivo senza soglia minima dell’esposizione al rischio, calcolato conformemente al paragrafo 4, per gli enti che fanno parte di un gruppo con un ente impresa madre nello stesso Stato membro, a condizione che tale ente impresa madre o, nel caso di gruppi composti da un organismo centrale e da enti affiliati permanentemente, l’insieme costituito dall’organismo centrale unitamente agli enti a esso affiliati calcoli l’importo complessivo dell’esposizione al rischio conformemente al primo comma su base consolidata.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
,
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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