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+Articolo 124 9. |
Articolo 124 9.Sulla base dei dati raccolti a norma dell’articolo 430 bis e di qualsiasi altro indicatore pertinente, l’autorità designata a norma del paragrafo 8 del presente articolo valuta periodicamente e almeno una volta l’anno se le ponderazioni del rischio di cui agli articoli 125 e 126 per le esposizioni garantite da beni immobili situati nel territorio dello Stato membro di tale autorità siano basate in maniera appropriata su quanto segue:
a)
le perdite effettive delle esposizioni garantite da beni immobili;
b)
gli sviluppi orientati al futuro sul mercato dei beni immobili. Qualora, sulla base della valutazione di cui al primo comma, un’autorità designata conformemente al paragrafo 8 del presente articolo concluda che i fattori di ponderazione del rischio di cui all’articolo 125 o all’articolo 126 non rispecchiano adeguatamente i rischi effettivi relativi a uno o più segmenti immobiliari delle esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali o su immobili non residenziali situati in una o più parti del territorio dello Stato membro di tale autorità e qualora ritenga che l’inadeguatezza della ponderazione del rischio potrebbe incidere negativamente sulla stabilità finanziaria attuale o futura del suo Stato membro, essa può aumentare i fattori di ponderazione del rischio applicabili a tali esposizioni entro gli intervalli di valori previsti al quarto comma del presente paragrafo, o imporre criteri più severi di quelli di cui al paragrafo 3 del presente articolo. L’autorità designata conformemente al paragrafo 8 del presente articolo notifica all’ABE e al CERS gli eventuali adeguamenti dei fattori di ponderazione del rischio e dei criteri applicati ai sensi del presente paragrafo. Entro un mese dal ricevimento di tale notifica l’ABE e il CERS trasmettono il proprio parere allo Stato membro interessato e possono indicare in tale parere, ove necessario, se ritengono che gli adeguamenti dei fattori di ponderazione del rischio e dei criteri siano raccomandati anche per altri Stati membri. L’ABE e il CERS pubblicano i fattori di ponderazione del rischio e i criteri per le esposizioni di cui agli articoli 125 e 126 e all’articolo 199, paragrafo 1, lettera a), applicati dall’autorità pertinente. Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, l’autorità designata a norma del paragrafo 8 del presente articolo può aumentare i fattori di ponderazione del rischio di cui all’articolo 125, paragrafo 1, primo comma, all’articolo 125, paragrafo 2, primo comma, all’articolo 126, paragrafo 1, primo comma, o all’articolo 126, paragrafo 2, primo comma, o imporre criteri più severi di quelli di cui al paragrafo 3 del presente articolo per le esposizioni verso uno o più segmenti immobiliari garantite da ipoteche su beni immobili situati in una o più parti del territorio dello Stato membro di tale autorità. Tale autorità non aumenta tali fattori di ponderazione del rischio oltre il 150 %. Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, l’autorità designata a norma del paragrafo 8 del presente articolo può altresì ridurre le percentuali del valore dell’immobile di cui all’articolo 125, paragrafo 1, o all’articolo 126, paragrafo 1, o le percentuali dell’esposizione/valore che definiscono la categoria di ponderazione del rischio esposizione/valore di cui all’articolo 125, paragrafo 2, tabella 1, o all’articolo 126, paragrafo 2, tabella 1. L’autorità pertinente garantisce la coerenza tra tutte le categorie di ponderazione del rischio esposizione/valore in modo tale che la ponderazione del rischio di una categoria di ponderazione del rischio esposizione/valore inferiore sia sempre inferiore o uguale alla ponderazione del rischio di una categoria di ponderazione del rischio esposizione/valore superiore. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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