+Articolo 325 decies 3.

Articolo 325 decies 3.

Gli enti possono utilizzare il metodo di cui al paragrafo 2 per gli strumenti che fanno riferimento a uno strumento di capitale quotato o un indice di credito quotato se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

sono note le componenti dell’indice quotato e le relative ponderazioni nel medesimo indice;

b) 

l’indice quotato comprende almeno 20 componenti;

c) 

nessuna singola componente contenuta nell’indice quotato rappresenta più del 25 % della capitalizzazione di mercato totale di tale indice;

d) 

nessun insieme comprendente un decimo del numero totale di componenti dell’indice quotato, arrotondato all’unità più vicina, rappresenta più del 60 % della capitalizzazione di mercato totale di tale indice;

e) 

la capitalizzazione di mercato totale di tutte le componenti dell’indice quotato è pari ad almeno 40 miliardi di EUR.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito