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+Articolo 325 decies 3. |
Articolo 325 decies 3.Gli enti possono utilizzare il metodo di cui al paragrafo 2 per gli strumenti che fanno riferimento a uno strumento di capitale quotato o un indice di credito quotato se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
sono note le componenti dell’indice quotato e le relative ponderazioni nel medesimo indice;
b)
l’indice quotato comprende almeno 20 componenti;
c)
nessuna singola componente contenuta nell’indice quotato rappresenta più del 25 % della capitalizzazione di mercato totale di tale indice;
d)
nessun insieme comprendente un decimo del numero totale di componenti dell’indice quotato, arrotondato all’unità più vicina, rappresenta più del 60 % della capitalizzazione di mercato totale di tale indice;
e)
la capitalizzazione di mercato totale di tutte le componenti dell’indice quotato è pari ad almeno 40 miliardi di EUR. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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