+Articolo 383 bis 3.

Articolo 383 bis 3.

L’ente che utilizza un modello del CVA regolamentare soddisfa tutti i requisiti qualitativi seguenti:

a) 

il modello di esposizione di cui al paragrafo 1 fa parte del sistema interno di gestione del rischio di CVA dell’ente che comprende l’identificazione, la misurazione, la gestione, l’approvazione e la segnalazione interna del CVA e del rischio di CVA a fini contabili;

b) 

l’ente dispone di un processo per assicurare il rispetto di una serie documentata di politiche interne, controlli, valutazioni delle prestazioni del modello nonché procedure relative al modello di esposizione di cui al paragrafo 1;

c) 

l’ente dispone di un’unità indipendente di validazione responsabile della validazione effettiva iniziale e continuativa del modello di esposizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo; tale unità è indipendente dalle unità che si occupano di attività relative al credito e dalle unità di negoziazione, compresa l’unità di cui all’articolo 383, paragrafo 1, lettera a), e riferisce direttamente all’alta dirigenza; dispone di un numero sufficiente di membri del personale aventi un livello di competenze adeguato ad adempiere tale compito;

d) 

l’alta dirigenza partecipa attivamente al processo di controllo del rischio e considera il controllo del rischio di CVA un aspetto essenziale dell’attività, al quale devono essere consacrate adeguate risorse;

e) 

l’ente documenta il processo di validazione iniziale e continuativa del modello di esposizione di cui al paragrafo 1 con un livello di dettaglio tale da consentire a un terzo di comprendere le modalità di funzionamento dei modelli, i loro limiti e le loro ipotesi principali, nonché di ricreare l’analisi; tale documentazione stabilisce la frequenza minima con cui sarà condotta la validazione continuativa, nonché altre circostanze (quali un improvviso cambiamento nel comportamento del mercato) in base alle quali è effettuata una validazione aggiuntiva; descrive come viene condotta la validazione rispetto ai flussi di dati e ai portafogli, quali analisi vengono utilizzate e come vengono costruiti i portafogli rappresentativi di controparti;

f) 

i modelli di determinazione del prezzo utilizzati nel modello di esposizione di cui al paragrafo 1 per un dato scenario di fattori di rischio di mercato simulati sono sottoposti a verifica a fronte di parametri di riferimento indipendenti adeguati per un’ampia gamma di stati di mercato come parte del processo di validazione iniziale e continuativa del modello; i modelli di determinazione del prezzo relativi alle opzioni tengono conto della non linearità del valore delle opzioni con riferimento ai fattori di rischio di mercato;

g) 

un riesame indipendente del sistema interno di gestione del rischio di CVA dell’ente di cui alla lettera a) del presente paragrafo è effettuato dal processo di audit interno dell’ente su base regolare; tale riesame comprende tanto le attività dell’unità di cui all’articolo 383, paragrafo 1, lettera a), quanto quelle dell’unità indipendente di validazione di cui alla lettera c) del presente paragrafo;

h) 

il modello del CVA regolamentare utilizzato dall’ente per calcolare l’esposizione futura attualizzata simulata di cui al paragrafo 1 riflette le condizioni generali e le clausole specifiche dell’operazione e gli accordi di garanzia in modo tempestivo, completo e prudente; le condizioni generali e le clausole specifiche sono archiviate in una banca dati sicura soggetta ad audit formale e periodico; anche la trasmissione al modello di esposizione dei dati relativi alle condizioni generali e clausole specifiche delle operazioni e degli accordi di garanzia è soggetta ad audit interno e sono predisposte procedure formali di verifica della corrispondenza tra il modello interno e i sistemi di dati fonte per verificare su base continuativa che le condizioni generali, le clausole specifiche e gli accordi di garanzia dell’operazione siano presi in considerazione nel sistema di esposizione in modo corretto o, almeno, prudente;

i) 

i dati di mercato attuali e storici utilizzati dall’ente nel modello per il calcolo dell’esposizione futura attualizzata simulata di cui al paragrafo 1 sono acquisiti indipendentemente dalle linee di business e immessi in tale modello in modo tempestivo e completo e conservati in una banca dati sicura soggetta ad audit formale e periodico; l’ente dispone di un processo in materia di integrità dei dati ben sviluppato per gestire rilevazioni di dati inadeguate; qualora il modello faccia affidamento su variabili proxy dei dati di mercato, l’ente elabora politiche interne per individuare variabili proxy adeguate e dimostra empiricamente su base continuativa che dette variabili proxy forniscono una rappresentazione prudente del rischio sottostante;

j) 

il modello di esposizione di cui al paragrafo 1 riflette informazioni specifiche e contrattuali dell’operazione al fine di aggregare le esposizioni comprese nel medesimo insieme di attività soggette a compensazione (netting set); l’ente verifica che le operazioni siano assegnate all’insieme di attività soggette a compensazione appropriato nell’ambito del modello.

Ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di CVA, il modello di esposizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo può contemplare specifiche e ipotesi diverse al fine di soddisfare tutti i requisiti stabiliti all’articolo 383 bis, fatta eccezione per i dati di mercato immessi e il riconoscimento della compensazione che rimangono gli stessi utilizzati ai fini contabili.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito