+Articolo 429 sexies 7.

Articolo 429 sexies 7.

Quando l'ente opera come agente tra due parti in un'operazione di finanziamento tramite titoli, inclusa un'operazione fuori bilancio, al calcolo della misura dell'esposizione complessiva dell'ente si applicano le disposizioni seguenti:

a) 

se l'ente fornisce a una delle parti nelle operazioni di finanziamento tramite titoli un indennizzo o una garanzia limitati alla differenza tra il valore del titolo o del contante prestato dalla parte e il valore della garanzia reale costituita dal debitore, l'ente include nella misura dell'esposizione complessiva soltanto la maggiorazione calcolata, secondo il caso, conformemente al paragrafo 2 o 3;

b) 

se l'ente non fornisce un indennizzo o una garanzia a nessuna delle parti interessate, l'operazione non è inclusa nella misura dell'esposizione complessiva;

c) 

se, nell'operazione, l'ente è economicamente esposto al titolo sottostante o al contante per un importo superiore all'esposizione coperta dalla maggiorazione, l'ente include nella misura dell'esposizione complessiva anche l'intero importo della sua esposizione verso il titolo o il contante;

d) 

se l'ente operante in qualità di agente fornisce un indennizzo o una garanzia a entrambe le parti che intervengono in un'operazione di finanziamento tramite titoli, l'ente calcola la misura della sua esposizione complessiva conformemente alle lettere a), b) e c) separatamente per ciascuna parte che interviene nell'operazione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito