+Articolo 44 12
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Articolo 44 12
12. Ai fini del paragrafo 2, lettera f), punto ii), le autorità competenti possono
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a)
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imporre all’ente di determinare il periodo di stress massimizzando il valore di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2024/397 su un insieme di fattori di rischio non modellizzabili o su qualsiasi categoria standardizzata non modellizzabile appartenente alle stessa categoria generale di fattori di rischio, secondo i metodi di determinazione del prezzo utilizzati nel modello di misurazione del rischio a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, di detto regolamento delegato;
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b)
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valutare se il periodo di stress determinato conformemente alla lettera a) differisce in misura significativa dal periodo di stress individuato dall’ente nell’applicare la metodologia di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2024/397.
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1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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