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+Articolo 11 |
Articolo 11Articolo 11 Il comandante del peschereccio comunitario o il suo rappresentante autorizzato conserva gli originali del o dei documenti di cattura firmati e li trasmette allo Stato membro di bandiera entro il termine massimo di un mese dalla fine della stagione di pesca. Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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