+Articolo 11

Articolo 11

Articolo 11

Il comandante del peschereccio comunitario o il suo rappresentante autorizzato conserva gli originali del o dei documenti di cattura firmati e li trasmette allo Stato membro di bandiera entro il termine massimo di un mese dalla fine della stagione di pesca.

Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito