+Articolo 18

Articolo 18

Articolo 18

1.  Per ogni carico di Dissostichus spp. che deve essere esportato dallo Stato membro di sbarco, l'esportatore indica in ciascun documento di cattura:

a) il quantitativo di ciascuna specie di Dissostichus spp. contenuto nel carico dichiarato nel documento;

b) il nome e l'indirizzo dell'importatore del carico e il luogo d'importazione;

c) il proprio nome e indirizzo.

Dopo averlo firmato, fa convalidare con firma e timbro ciascun documento di cattura dall'autorità competente dello Stato membro esportatore.

2.  Le informazioni citate al paragrafo 1 possono essere modificate in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR divenute obbligatorie per la Comunità e secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito