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+Articolo 18 |
Articolo 18Articolo 18 1. Per ogni carico di Dissostichus spp. che deve essere esportato dallo Stato membro di sbarco, l'esportatore indica in ciascun documento di cattura: a) il quantitativo di ciascuna specie di Dissostichus spp. contenuto nel carico dichiarato nel documento; b) il nome e l'indirizzo dell'importatore del carico e il luogo d'importazione; c) il proprio nome e indirizzo. Dopo averlo firmato, fa convalidare con firma e timbro ciascun documento di cattura dall'autorità competente dello Stato membro esportatore. 2. Le informazioni citate al paragrafo 1 possono essere modificate in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR divenute obbligatorie per la Comunità e secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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