Articolo 18
1. Per ogni carico di Dissostichus spp. che deve essere esportato dallo Stato membro di sbarco, l'esportatore indica in ciascun documento di cattura:
a) il quantitativo di ciascuna specie di Dissostichus spp. contenuto nel carico dichiarato nel documento;
b) il nome e l'indirizzo dell'importatore del carico e il luogo d'importazione;
c) il proprio nome e indirizzo.
Dopo averlo firmato, fa convalidare con firma e timbro ciascun documento di cattura dall'autorità competente dello Stato membro esportatore.
2. Le informazioni citate al paragrafo 1 possono essere modificate in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR divenute obbligatorie per la Comunità e secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3.