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+Articolo 19 |
Articolo 19Articolo 19 1. In caso di riesportazione il riesportatore fornisce i seguenti dati: a) peso netto dei prodotti di tutte le specie da riesportare e numero del documento di cattura a cui si riferisce ciascuna specie e ciascun prodotto; b) nome e indirizzo dell'importatore del carico, luogo d'importazione e nome e indirizzo dell'esportatore. Egli fa quindi convalidare con firma e timbro tutti i dati di cui sopra dall'autorità competente dello Stato membro riesportatore. 2. Le informazioni citate al paragrafo 1 possono essere modificate in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR divenute obbligatorie per la Comunità e secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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