+Articolo 19

Articolo 19

Articolo 19

1.  In caso di riesportazione il riesportatore fornisce i seguenti dati:

a) peso netto dei prodotti di tutte le specie da riesportare e numero del documento di cattura a cui si riferisce ciascuna specie e ciascun prodotto;

b) nome e indirizzo dell'importatore del carico, luogo d'importazione e nome e indirizzo dell'esportatore.

Egli fa quindi convalidare con firma e timbro tutti i dati di cui sopra dall'autorità competente dello Stato membro riesportatore.

2.  Le informazioni citate al paragrafo 1 possono essere modificate in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR divenute obbligatorie per la Comunità e secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito