+Articolo 1 1.

Articolo 1 1.

Il presente regolamento stabilisce obblighi riguardanti la segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza da trasmettere alle ANC da parte di:

a) 

enti creditizi significativi che applicano i principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione su base consolidata a fini di vigilanza, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 575/2013;

b) 

enti creditizi significativi diversi da quelli di cui alla lettera a), che sono sottoposti a discipline contabili nazionali su base consolidata in base alla direttiva 86/635/CEE;

c) 

enti creditizi significativi su base individuale e succursali significative;

d) 

enti creditizi significativi riguardo a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo:

e) 

enti creditizi meno significativi che applicano principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

f) 

enti creditizi meno significativi diversi da quelli di cui alla lettera e), che sono sottoposti a discipline contabili nazionali su base consolidata in base alla direttiva 86/635/CEE;

g) 

enti creditizi meno significativi su base individuale e succursali meno significative.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito