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+Articolo 1 1. |
Articolo 1 1.Il presente regolamento stabilisce obblighi riguardanti la segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza da trasmettere alle ANC da parte di:
a)
enti creditizi significativi che applicano i principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione su base consolidata a fini di vigilanza, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 575/2013;
b)
enti creditizi significativi diversi da quelli di cui alla lettera a), che sono sottoposti a discipline contabili nazionali su base consolidata in base alla direttiva 86/635/CEE;
c)
enti creditizi significativi su base individuale e succursali significative;
d)
enti creditizi significativi riguardo a filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo:
e)
enti creditizi meno significativi che applicano principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 per la segnalazione a fini di vigilanza, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
f)
enti creditizi meno significativi diversi da quelli di cui alla lettera e), che sono sottoposti a discipline contabili nazionali su base consolidata in base alla direttiva 86/635/CEE;
g)
enti creditizi meno significativi su base individuale e succursali meno significative. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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