+Articolo 2 2.

Articolo 2 2.

Il presente regolamento non si applica ai motori:

a) 

per la propulsione dei veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

b) 

per la propulsione dei trattori agricoli e forestali quali definiti all'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) n. 167/2013;

c) 

per la propulsione dei veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );

d) 

per macchine fisse;

e) 

per le navi della navigazione marittima che richiedono un valido titolo di navigazione o di sicurezza marittima;

f) 

per le imbarcazioni quali definite alla direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e che non rientrano nel suo ambito di applicazione;

g) 

per la propulsione, o per scopi ausiliari, di navi della navigazione interna, di potenza netta inferiore a 19 kW;

h) 

per le unità da diporto quali definite all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );

i) 

per gli aeromobili quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1321/2014 ( 5 );

j) 

per veicoli da diporto, a eccezione delle motoslitte, dei veicoli fuoristrada e dei veicoli side-by-side;

k) 

per i veicoli e le macchine utilizzati esclusivamente o destinati a essere utilizzati esclusivamente in competizioni;

l) 

per le pompe antincendio mobili quali definite e previste dalla norma europea sulle pompe antincendio mobili ( 6 );

m) 

per i modelli in scala ridotta o le riproduzioni in scala ridotta di veicoli o macchine quando questi modelli o riproduzioni hanno una potenza netta inferiore a 19 kW.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito