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+Articolo 2 2. |
Articolo 2 2.Il presente regolamento non si applica ai motori:
a)
per la propulsione dei veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
b)
per la propulsione dei trattori agricoli e forestali quali definiti all'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) n. 167/2013;
c)
per la propulsione dei veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
d)
per macchine fisse;
e)
per le navi della navigazione marittima che richiedono un valido titolo di navigazione o di sicurezza marittima;
f)
per le imbarcazioni quali definite alla direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e che non rientrano nel suo ambito di applicazione;
g)
per la propulsione, o per scopi ausiliari, di navi della navigazione interna, di potenza netta inferiore a 19 kW;
h)
per le unità da diporto quali definite all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );
i)
per gli aeromobili quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1321/2014 ( 5 );
j)
per veicoli da diporto, a eccezione delle motoslitte, dei veicoli fuoristrada e dei veicoli side-by-side;
k)
per i veicoli e le macchine utilizzati esclusivamente o destinati a essere utilizzati esclusivamente in competizioni;
l)
per le pompe antincendio mobili quali definite e previste dalla norma europea sulle pompe antincendio mobili ( 6 );
m)
per i modelli in scala ridotta o le riproduzioni in scala ridotta di veicoli o macchine quando questi modelli o riproduzioni hanno una potenza netta inferiore a 19 kW. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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