+Articolo 37 Obblighi dei costruttori in materia di comunicazione della produzione
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Articolo 37 Obblighi dei costruttori in materia di comunicazione della produzione
Obblighi dei costruttori in materia di comunicazione della produzione
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 37 1.
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Il costruttore presenta all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE un elenco contenente il numero dei motori per ogni tipo di motore e sottocategoria di motore fabbricato in ottemperanza al presente regolamento e conformemente all'omologazione UE dopo che è stata trasmessa l'ultima comunicazione della produzione o a partire dal momento in cui le prescrizioni del presente regolamento sono divenute applicabili per la prima volta. Detto elenco è presentato:
a)
entro 45 giorni dalla fine di ogni anno civile;
b)
immediatamente dopo ogni data di immissione sul mercato dei motori di cui all'allegato III; e
c)
entro ogni altra data eventualmente stabilita dall'autorità di omologazione.
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Articolo 37 2.
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L'elenco di cui al paragrafo 1 indica in che modo i numeri di identificazione sono correlati con i relativi tipi di motore e, se del caso, famiglie di motori e i numeri di omologazione UE se tali correlazioni non sono identificate dal sistema di codifica del motore.
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Articolo 37 3.
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Inoltre, l'elenco di cui al paragrafo 1 indica qualsiasi caso in cui il costruttore cessi di produrre un tipo di motore o una famiglia di motori omologati.
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Articolo 37 4.
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Il costruttore tiene una copia dell'elenco di cui al paragrafo 1 per un periodo minimo di venti anni dopo il termine della validità dell'omologazione UE.
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Articolo 37 5.
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La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano il formato dell'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati entro il 31 dicembre 2016 secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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