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+Articolo 37 1. |
Articolo 37 1.Il costruttore presenta all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE un elenco contenente il numero dei motori per ogni tipo di motore e sottocategoria di motore fabbricato in ottemperanza al presente regolamento e conformemente all'omologazione UE dopo che è stata trasmessa l'ultima comunicazione della produzione o a partire dal momento in cui le prescrizioni del presente regolamento sono divenute applicabili per la prima volta. Detto elenco è presentato:
a)
entro 45 giorni dalla fine di ogni anno civile;
b)
immediatamente dopo ogni data di immissione sul mercato dei motori di cui all'allegato III; e
c)
entro ogni altra data eventualmente stabilita dall'autorità di omologazione. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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