+Articolo 37 1.

Articolo 37 1.

Il costruttore presenta all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE un elenco contenente il numero dei motori per ogni tipo di motore e sottocategoria di motore fabbricato in ottemperanza al presente regolamento e conformemente all'omologazione UE dopo che è stata trasmessa l'ultima comunicazione della produzione o a partire dal momento in cui le prescrizioni del presente regolamento sono divenute applicabili per la prima volta.

Detto elenco è presentato:

a) 

entro 45 giorni dalla fine di ogni anno civile;

b) 

immediatamente dopo ogni data di immissione sul mercato dei motori di cui all'allegato III; e

c) 

entro ogni altra data eventualmente stabilita dall'autorità di omologazione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito