+Articolo 47 1.

Articolo 47 1.

Le autorità di omologazione designano i servizi tecnici in relazione a una o più delle seguenti categorie di attività, in conformità delle loro sfere di competenza:

a)

categoria A : esecuzione delle prove previste dal presente regolamento presso i laboratori che appartengono ai servizi tecnici di cui trattasi;

b)

categoria B : supervisione delle prove previste dal presente regolamento, eseguite nei laboratori di un costruttore o di un terzo;

c)

categoria C : valutazione e verifica periodica delle procedure seguite dal costruttore per garantire la conformità della produzione;

d)

categoria D : supervisione o esecuzione di prove o ispezioni destinate a garantire la conformità della produzione.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito