+Articolo 4 4.

Articolo 4 4.

Ciascuno Stato membro provvede affinché la somma delle differenze tra i punti seguenti per ogni anno nel periodo dal 2026 al 2029 non superi il bilancio per il periodo dal 2026 al 2029:

a) 

le sue emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra sul suo territorio e in tutte le categorie di rendicontazione del suolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a j); e

b) 

il valore medio dei dati dei suoi inventari dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023, presentati nel 2032.

Il bilancio per il periodo dal 2026 al 2029 è definito come la somma delle differenze per ogni anno nel periodo dal 2026 al 2029 per lo Stato membro in questione tra:

a) 

i valori limite annuali delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra per tali anni, stabiliti sulla base di una traiettoria lineare verso il 2030; e

b) 

il valore medio dei dati dei suoi inventari dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023, presentati nel 2025.

La traiettoria lineare di uno Stato membro inizia nel 2022, al valore medio dei dati dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2021, 2022 e 2023, e ha come punto finale per il 2030 il valore ottenuto aggiungendo il valore stabilito per tale Stato membro nell'allegato II bis, colonna C, al valore medio dei dati dell'inventario dei gas a effetto serra per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Il bilancio per il periodo dal 2026 al 2029 è definito sulla base dei dati dell'inventario dei gas a effetto serra presentati nel 2025; la conformità al bilancio è valutata sulla base dei dati dell'inventario dei gas a effetto serra presentati nel 2032.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito