+ALLEGATO V

ALLEGATO V

ALLEGATO V

FUNZIONE DI DECADIMENTO DI PRIMO GRADO, METODOLOGIE E VALORI DI EMIVITA PREDEFINITI PER I PRODOTTI LEGNOSI

Aspetti metodologici

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Se non è possibile distinguere i prodotti legnosi nelle categorie contabili del suolo dei terreni imboschiti da quelli raccolti nei terreni forestali gestiti, lo Stato membro ha la facoltà di contabilizzare i prodotti legnosi presupponendo che tutte le emissioni e gli assorbimenti si siano verificati nei terreni forestali gestiti.
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I prodotti legnosi nei siti di smaltimento dei rifiuti solidi e i prodotti legnosi raccolti a fini energetici si contabilizzano in base al metodo dell’ossidazione istantanea.
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I prodotti legnosi importati, qualunque sia la loro origine, non sono contabilizzati dallo Stato membro importatore («metodo della produzione»).
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Per i prodotti legnosi esportati, i dati del paese fanno riferimento ai valori di emivita specifici del paese e all’uso dei prodotti legnosi nel paese d’importazione.
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I valori di emivita specifici del paese per i prodotti legnosi commercializzati nell’Unione non si discostano da quelli utilizzati dallo Stato membro importatore.
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A titolo meramente informativo, gli Stati membri possono trasmettere dati relativi alla percentuale del legno utilizzato a fini energetici importato da paesi terzi e indicare i paesi d’origine di tale legno.

Gli Stati membri possono utilizzare metodologie e valori di emivita propri al posto delle metodologie e dei valori di emivita predefiniti indicati nel presente allegato, a condizione che tali metodi e valori siano determinati sulla base di dati trasparenti e verificabili e che i metodi utilizzati siano dettagliati e accurati almeno quanto quelli indicati nel presente allegato.

Valori di emivita per default:

con «valore di emivita» si intende il numero di anni necessari al quantitativo di carbonio immagazzinato in una categoria di prodotti legnosi per dimezzarsi rispetto al valore iniziale.

I valori di emivita predefiniti (HL) sono i seguenti:

a) 

2 anni per la carta;

b) 

25 anni per i pannelli di legno;

c) 

35 anni per il legno segato.

Gli Stati membri possono specificare i prodotti materiali a base di legno, compresa la corteccia, che rientrano all’interno delle categorie di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra, sulla base delle linee guida IPCC adottate dalla conferenza delle parti dell’UNFCCC o dalla conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi, a condizione che i dati disponibili siano trasparenti e verificabili. Gli Stati membri possono inoltre utilizzare sottocategorie specifiche per paese per qualsiasi categoria.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito