+ALLEGATO VI

ALLEGATO VI

ALLEGATO VI

CALCOLO DEL LIVELLO DI FONDO DEI DISTURBI NATURALI

1. 

Per il calcolo del livello di fondo si forniscono le seguenti informazioni:

a) 

livelli storici delle emissioni causate da disturbi naturali;

b) 

tipo o tipi di disturbi naturali compresi nella stima;

▼M2

c) 

stime delle emissioni annue totali per tali tipi di disturbi naturali per il periodo dal 2001 al 2020, elencati per categorie di contabilizzazione del suolo nel periodo dal 2021 al 2025 e per categorie di rendicontazione del suolo nel periodo dal 2026 al 2030;

▼B

d) 

dimostrazione della coerenza delle serie storiche per tutti i parametri pertinenti, compresi superficie minima, metodi di stima delle emissioni, copertura di comparti di carbonio e gas.

2. 

Il livello di fondo è calcolato come media della serie storica dal 2001 al 2020 escludendo tutti gli anni per i quali sono stati registrati valori anomali di emissioni, vale a dire escludendo tutti i valori statistici anomali. L’individuazione dei valori statistici anomali è eseguita nel modo seguente:

a) 

calcolo del valore della media aritmetica e della deviazione standard dell’intera serie storica 2001-2020;

b) 

esclusione dalla serie storica di tutti gli anni per i quali le emissioni annuali si discostano di un valore doppio rispetto alla deviazione standard dalla media;

c) 

ricalcolo del valore della media aritmetica e della deviazione standard dell’intera serie storica 2001-2020 meno gli anni esclusi di cui alla lettera b);

d) 

ripetizione delle lettere b) e c) fino a quando non sono individuabili valori anomali.

▼M2

3. 

Una volta calcolato il livello di fondo in conformità del paragrafo 2 del presente allegato, se le emissioni in un determinato anno dei periodi dal 2021 al 2025 per le categorie di contabilizzazione del suolo dei terreni imboschiti e dei terreni forestali gestiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, superano il livello di fondo maggiorato di un margine, la quantità di emissioni che supera il livello di fondo può essere esclusa in conformità dell'articolo 10. Il margine è pari a un livello di probabilità del 95 %.

4. 

Le seguenti emissioni non sono escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 10:

a) 

emissioni risultanti da attività di estrazione e di abbattimento di salvataggio avvenute sul terreno, a seguito del verificarsi di disturbi naturali;

b) 

emissioni risultanti dal fuoco prescritto avvenuto sul terreno, in qualsiasi anno del periodo dal 2021 al 2025;

c) 

emissioni su terreni che sono stati oggetto di disboscamento a seguito del verificarsi di disturbi naturali.

▼B

5. 

Le informazioni da fornire a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, includono le seguenti:

▼M2 —————

▼M2

b) 

prova che non è avvenuto alcun disboscamento per la restante parte del periodo dal 2021 al 2025 su terreni che sono stati colpiti da disturbi naturali e le cui emissioni sono state escluse dalla contabilizzazione;

c) 

una descrizione dei metodi e dei criteri verificabili da utilizzare per identificare il disboscamento sui terreni considerati, negli anni successivi al periodo dal 2021 al 2025.

▼M2 —————

▼M2

6. 

Le informazioni da fornire a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, e degli articoli 13 e 13 ter includono le seguenti:

a) 

individuazione di tutte le superfici colpite da disturbi naturali nell'anno considerato, in particolare la loro localizzazione geografica, il periodo e i tipi di disturbi naturali;

b) 

ove possibile, una descrizione delle misure adottate dallo Stato membro per evitare o limitare l'impatto di tali disturbi naturali;

c) 

ove possibile, una descrizione delle misure adottate dallo Stato membro per ripristinare le superfici colpite da tali disturbi naturali.

▼B

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito