+Articolo 8 Misure correttive
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---+Articolo 8 2.
---+Articolo 8 3.
---+Articolo 8 4.
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Articolo 8 Misure correttive
Misure correttive
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 8 1.
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Se, nella valutazione annuale a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1999, tenuto conto dell’intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento, la Commissione riscontra che uno Stato membro non registra sufficienti progressi verso l’adempimento degli obblighi a norma dell’articolo 4 del presente regolamento, tale Stato membro presenta alla Commissione, entro tre mesi, un piano d’azione correttivo che comprende:
a)
una spiegazione dettagliata dei motivi per cui lo Stato membro in questione non sta compiendo sufficienti progressi verso l’adempimento di tali obblighi;
b)
una valutazione del modo in cui i finanziamenti dell’Unione hanno sostenuto gli sforzi di tale Stato membro per rispettare tali obblighi e di come esso intende utilizzare tali finanziamenti per compiere progressi verso il loro adempimento;
c)
gli interventi supplementari, che completano il piano nazionale integrato per l’energia e il clima di tale Stato membro a norma del regolamento (UE) 2018/1999 o ne rafforzano l’attuazione, da porre in atto al fine di adempiere tali obblighi sotto forma di politiche e misure nazionali e di misure di attuazione dell’azione dell’Unione, corredate di una valutazione dettagliata, basata su dati quantitativi, se disponibili, delle previste riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra derivanti da tali interventi;
d)
un rigoroso calendario di attuazione di tali interventi, che consenta di valutarne i progressi annuali.
Qualora abbia istituito un organo consultivo nazionale per il clima, uno Stato membro può richiederne il parere per individuare gli interventi necessari di cui alla lettera c), primo comma.
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Articolo 8 2.
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Conformemente al suo programma di lavoro annuale, l’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nelle attività di valutazione di tali piani d’azione correttivi.
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Articolo 8 3.
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La Commissione può formulare un parere sulla solidità dei piani d’azione correttivi presentati in conformità del paragrafo 1 e, in tal caso, vi provvede entro quattro mesi dal ricevimento di tali piani. Lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione e può rivedere di conseguenza il proprio piano d’azione correttivo. Gli Stati membri che non danno seguito a un parere della Commissione o a una parte considerevole dello stesso forniscono alla Commissione una giustificazione.
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Articolo 8 4.
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Ciascuno Stato membro rende accessibile al pubblico il proprio piano d’azione correttivo di cui al paragrafo 1 e l’eventuale giustificazione di cui al paragrafo 3. La Commissione rende accessibile al pubblico il suo parere di cui al paragrafo 3.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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