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+Articolo 5 1. |
Articolo 5 1.Un notificatore che intende spedire i rifiuti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, 2 o 3, trasmette una notifica preventiva scritta («notifica») a tutte le autorità competenti interessate. Un notificatore di cui all’articolo 3, punto 6, lettera a), punti ii), iii) o iv), può trasmettere una notifica solamente quando ha ottenuto un’autorizzazione o è registrato in conformità del capo IV della direttiva 2008/98/CE. Un notificatore che trasmette una notifica generale per più di una spedizione di cui all’articolo 13 si conforma anche agli obblighi di detto articolo. Se la spedizione è destinata a un impianto titolare di autorizzazione preventiva ai sensi dell’articolo 14, si applicano gli obblighi procedurali di cui ai paragrafi 12, 14, 15 e 16 di tale articolo. Se la spedizione è destinata a un recupero intermedio o a uno smaltimento intermedio, si applica anche l’articolo 15. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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