+Articolo 20 Conservazione dei documenti e delle informazioni
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---+Articolo 20 2.
---+Articolo 20 3.
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Articolo 20 Conservazione dei documenti e delle informazioni
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 20 1.
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Le autorità competenti, il notificatore, il destinatario e l’impianto che riceve i rifiuti conservano nell’Unione tutte le informazioni e tutti i documenti presentati o scambiati in relazione alle spedizioni notificate per almeno cinque anni dalla data in cui è stato fornito un certificato a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, o dell’articolo 16, paragrafo 6. In caso di notifiche generali in conformità dell’articolo 13, l’obbligo di cui al primo comma si applica a partire dalla data in cui è stato fornito l’ultimo certificato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, o dell’articolo 16, paragrafo 6.
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Articolo 20 2.
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Le informazioni fornite a norma dell’articolo 18 sono conservate nell’Unione dalla persona che organizza la spedizione, dal destinatario e dall’impianto che riceve i rifiuti per almeno cinque anni dalla data in cui è stato fornito un certificato ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 9.
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Articolo 20 3.
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Le autorità competenti conservano nell’Unione tutte le informazioni e tutti i documenti presentati o scambiati in relazione alle spedizioni illegali per almeno cinque anni dalla data di completamento della ripresa oppure del recupero o dello smaltimento alternativo.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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