+Articolo 20 Conservazione dei documenti e delle informazioni
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Articolo 20 Conservazione dei documenti e delle informazioni

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 20 1.
Le autorità competenti, il notificatore, il destinatario e l’impianto che riceve i rifiuti conservano nell’Unione tutte le informazioni e tutti i documenti presentati o scambiati in relazione alle spedizioni notificate per almeno cinque anni dalla data in cui è stato fornito un certificato a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, o dell’articolo 16, paragrafo 6.

In caso di notifiche generali in conformità dell’articolo 13, l’obbligo di cui al primo comma si applica a partire dalla data in cui è stato fornito l’ultimo certificato ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, o dell’articolo 16, paragrafo 6.

Articolo 20 2.
Le informazioni fornite a norma dell’articolo 18 sono conservate nell’Unione dalla persona che organizza la spedizione, dal destinatario e dall’impianto che riceve i rifiuti per almeno cinque anni dalla data in cui è stato fornito un certificato ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 9.
Articolo 20 3.
Le autorità competenti conservano nell’Unione tutte le informazioni e tutti i documenti presentati o scambiati in relazione alle spedizioni illegali per almeno cinque anni dalla data di completamento della ripresa oppure del recupero o dello smaltimento alternativo.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito