+Articolo 22 3.
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Articolo 22 3.
L’obbligo di ripresa di cui al paragrafo 2 non si applica se le autorità di spedizione, transito e destinazione interessate ritengono che i rifiuti possano essere recuperati o smaltiti in modo alternativo nel paese di destinazione o altrove dal notificatore, o, se del caso, da una persona considerata il notificatore conformemente al paragrafo 11 o 12, o, se ciò è irrealizzabile, dall’autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto. L’obbligo di ripresa di cui al paragrafo 2 non si applica se i rifiuti spediti sono stati mescolati, durante l’operazione nell’impianto in questione, in modo irreversibile ad altri rifiuti, tanto da averne mutato la composizione o la natura o da renderne impossibile la separazione, prima che un’autorità competente venga a conoscenza del fatto che la spedizione notificata non può essere portata a termine come indicato al paragrafo 1. Tali miscele di rifiuti sono recuperate o smaltite in modo alternativo in conformità del primo comma del presente paragrafo.
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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