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+Articolo 25 3. |
Articolo 25 3.L’obbligo di ripresa di cui al paragrafo 2 non si applica se le autorità competenti di spedizione, transito e destinazione interessate e, se del caso, il notificatore o la persona considerata il notificatore concordano e hanno accertato che i rifiuti possano essere:
a)
recuperati o smaltiti in modo alternativo nel paese di destinazione, transito o spedizione dal notificatore o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 6 o 7, o, se ciò è irrealizzabile, dalla stessa autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera b);
b)
recuperati o smaltiti in modo alternativo in un altro paese dal notificatore o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 6 o 7 o, se ciò è irrealizzabile, dall’autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, a condizione che tutte le autorità competenti interessate siano d’accordo. In caso di esportazione o importazione, il recupero o lo smaltimento in un modo alternativo concordato a norma del primo comma ha luogo solo se la ripresa in conformità del paragrafo 2 è irrealizzabile. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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