+Articolo 25 5.

Articolo 25 5.

L’obbligo di ripresa, recupero o smaltimento di cui ai paragrafi 2 e 3 è assolto entro 30 giorni, o entro il termine eventualmente concordato dalle autorità competenti interessate, successivamente alla data in cui l’autorità competente di spedizione viene a conoscenza o è avvisata dalle autorità competenti di destinazione o transito della spedizione illegale e informata dei relativi motivi. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, tra l’altro, da altre autorità competenti.

In caso di ripresa di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata dell’autorità competente di spedizione iniziale.

Se è richiesta una nuova notifica, questa è trasmessa dalla persona o autorità determinata conformemente al paragrafo 2.

Le autorità competenti non sollevano obiezioni né si oppongono alla reintroduzione di rifiuti oggetto di una spedizione illecita. In caso di recupero o smaltimento in un modo alternativo di cui al paragrafo 3, effettuato al di fuori del paese in cui è stata scoperta la spedizione illecita, l’autorità o la persona elencata in tale paragrafo trasmette una nuova notifica secondo l’ordine ivi indicato.

Le autorità competenti interessate cooperano, se necessario, per garantire che i rifiuti siano ripresi, recuperati o smaltiti nel modo alternativo di cui ai paragrafi 2 e 3.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito