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+Articolo 25 8. |
Articolo 25 8.Se la responsabilità per la spedizione illegale può essere imputata al destinatario, l’autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti siano recuperati o smaltiti in modo ecologicamente corretto dai soggetti seguenti:
a)
dal destinatario; o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera b);
b)
dall’autorità competente stessa o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto. L’obbligo di recupero o smaltimento di cui al primo comma è assolto entro 30 giorni, o entro il termine eventualmente concordato dalle autorità competenti interessate, successivamente alla data in cui l’autorità competente di destinazione viene a conoscenza o è avvisata dalle autorità competenti di spedizione o transito della spedizione illegale e informata dei relativi motivi. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di spedizione o di transito, tra l’altro, da altre autorità competenti. Le autorità competenti interessate cooperano, nella misura necessaria, per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti conformemente al presente paragrafo. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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