+Articolo 27 3.

Articolo 27 3.

La Commissione gestisce un sistema centrale che consente la trasmissione e lo scambio per via elettronica delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 1. Il sistema centrale mette a disposizione una piattaforma da utilizzare per lo scambio in tempo reale delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 1 tra i sistemi o i software disponibili per l’interscambio elettronico dei dati.

La piattaforma di cui al primo comma è utilizzata anche per lo scambio in tempo reale delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 1 per le spedizioni all’interno dell’Unione con transito attraverso paesi terzi, l’esportazione dall’Unione, l’importazione nell’Unione e il transito attraverso l’Unione, qualora le autorità competenti, gli uffici doganali di esportazione, di uscita e di entrata, le autorità coinvolte nelle ispezioni e gli operatori economici dei paesi terzi si colleghino con tale piattaforma tramite un sistema o un software disponibile, nel qual caso si applica mutatis mutandis il paragrafo 4, o tramite il sito web di cui al terzo comma del presente paragrafo.

Il sistema centrale fornisce inoltre un sito web per la preparazione e il trattamento delle informazioni e della documentazione di cui al paragrafo 1 per le spedizioni all’interno dell’Unione, per le spedizioni all’interno dell’Unione con transito attraverso paesi terzi, l’esportazione dall’Unione, l’importazione nell’Unione e il transito attraverso l’Unione. Tale sito web può essere utilizzato dalle autorità competenti e dalle autorità coinvolte nelle ispezioni e dagli operatori economici degli Stati membri e dei paesi terzi che non utilizzano sistemi o software per l’interscambio elettronico dei dati, per trasmettere e scambiare direttamente, per via elettronica, le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 1.

Il software di cui al primo, secondo e terzo comma è interoperabile con il sistema centrale di cui al paragrafo 3, scambia informazioni e documenti tramite tale sistema centrale in tempo reale e funziona conformemente ai requisiti e alle norme stabiliti negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma del paragrafo 5.

Il sistema centrale agevola la conservazione dei documenti conformemente all’articolo 20.

È anche previsto che il sistema centrale sia interoperabile con l’ambiente per le informazioni elettroniche sul trasporto merci istituito ai sensi del regolamento (UE) 2020/1056.

È previsto che, entro quattro anni dall’adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 5, la Commissione garantisca l’interconnessione di tale sistema centrale con lo sportello unico ambientale dell’Unione europea per le dogane attraverso il sistema di scambio di certificati dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane istituito dal regolamento (UE) 2022/2399.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito