+CAPO 6 Spedizioni all’interno dell’Unione con transito attraverso paesi terzi
---+Articolo 34 Spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento
---+Articolo 35 Spedizioni di rifiuti destinati al recupero
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CAPO 6 Spedizioni all’interno dell’Unione con transito attraverso paesi terzi

CAPO 6 Spedizioni all’interno dell’Unione con transito attraverso paesi terzi

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 34 Spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento

Articolo 34

Spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento

Se la spedizione è effettuata all’interno dell’Unione e transita attraverso uno o più paesi terzi, e i rifiuti sono destinati allo smaltimento, gli articoli da 4 a 17 e agli articoli da 19 a 30 si applicano mutatis mutandis, fatti salvi gli adattamenti e gli obblighi aggiuntivi seguenti:

a) 

l’articolo 38, paragrafo 2, lettere (a), (c), (d) e (g), e l’articolo 38, paragrafo 3, lettera (a), si applicano mutatis mutandis;

b) 

se il paese terzo è parte della convenzione di Basilea e se il paese interessato ha deciso di non richiedere l’autorizzazione preventiva scritta e ne ha informato le altre parti della convenzione di Basilea a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, della convenzione, un’autorità competente di transito esterna all’Unione dispone di 60 giorni dalla data di trasmissione del suo avviso di ricevimento di una notifica debitamente completata per fornire un’autorizzazione tacita o per iscritto, con o senza condizioni; o

c) 

se il paese terzo non è parte della convenzione di Basilea, l’autorità competente di spedizione chiede all’autorità competente di transito di tale paese terzo se desidera trasmettere la sua autorizzazione scritta alla spedizione entro un termine convenuto tra le autorità competenti.

Articolo 35 Spedizioni di rifiuti destinati al recupero

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito