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+Articolo 38 3. |
Articolo 38 3.Si applicano le disposizioni aggiuntive seguenti:
a)
qualsiasi autorità competente di transito nell’Unione fornisce al notificatore l’avviso di ricevimento di una notifica debitamente completata con copia alle altre autorità competenti interessate qualora non abbiano accesso a un sistema di cui all’articolo 27;
b)
l’autorità competente di spedizione e qualsiasi autorità competente di transito nell’Unione informano l’ufficio doganale di esportazione e l’ufficio doganale di uscita sono informati della loro decisione di autorizzare la spedizione;
c)
una copia del documento di movimento è fornita dal vettore all’ufficio doganale di esportazione e all’ufficio doganale di uscita a mezzo posta convenzionale o, se del caso, per fax o posta elettronica con firma digitale oppure, laddove l’ufficio doganale di esportazione e l’ufficio doganale di uscita vi abbiano accesso, tramite il sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3;
d)
non appena i rifiuti hanno lasciato l’Unione, l’ufficio doganale di uscita ne informa l’autorità competente di spedizione nell’Unione;
e)
se 42 giorni dopo che i rifiuti hanno lasciato l’Unione l’autorità competente di spedizione nell’Unione non ha ricevuto dall’impianto alcuna informazione circa la ricezione dei rifiuti, ne informa immediatamente l’autorità competente di destinazione tramite il sistema di cui all’articolo 27 e in conformità dell’articolo 72;
f)
il contratto di cui all’articolo 6 che contiene i termini e condizioni seguenti:
i)
se l’impianto rilascia un certificato di smaltimento inesatto che ha come conseguenza lo svincolo della garanzia finanziaria, il destinatario sostiene le spese che derivano dall’obbligo di reintrodurre i rifiuti nella zona posta sotto la giurisdizione dell’autorità competente di spedizione e le spese di recupero o smaltimento in modo alternativo ed ecologicamente corretto;
ii)
entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti destinati allo smaltimento, l’impianto trasmette al notificatore e alle autorità competenti interessate copie firmate del documento di movimento compilato, ad eccezione del certificato di smaltimento di cui al punto iii);
iii)
non appena possibile, ma comunque non oltre 30 giorni dall’avvenuto smaltimento e in nessun caso oltre un anno dal ricevimento dei rifiuti, l’impianto certifica, sotto la propria responsabilità, che lo smaltimento dei rifiuti è stato ultimato e trasmette al notificatore e alle autorità competenti interessate copie firmate del documento di movimento contenente la certificazione;
g)
entro tre giorni lavorativi dal ricevimento delle copie di cui alla lettera f), punti ii) e iii), il notificatore rende disponibili le informazioni ivi contenute per via elettronica in conformità dell’articolo 27. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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