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+Articolo 41 2. |
Articolo 41 2.Nell’elenco di cui al paragrafo 1 figurano le informazioni seguenti:
a)
il nome dei paesi verso i quali è autorizzata l’esportazione dall’Unione di rifiuti e miscele di rifiuti non pericolosi destinati al recupero;
b)
i rifiuti non pericolosi specifici e le miscele di rifiuti non pericolosi per i quali è autorizzata l’esportazione dall’Unione verso ogni paese di cui alla lettera a);
c)
informazioni, quali un indirizzo Internet, che consentono di accedere a un elenco degli impianti abilitati, in base alla legislazione nazionale di ogni paese di cui alla lettera a), a effettuare il recupero dei rifiuti e delle miscele di rifiuti di cui alla lettera b);
d)
informazioni su eventuali procedure di controllo specifiche applicate in base alla legislazione nazionale di ogni paese di cui alla lettera a) all’importazione dei rifiuti di cui alla lettera b), precisando se l’importazione di rifiuti elencati all’allegato IX della Convenzione di Basilea è soggetta alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui all’articolo 38. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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