+Articolo 42 4.

Articolo 42 4.

Non prima del 21 maggio 2029, i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e che intendono ricevere dall’Unione rifiuti di plastica di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera d), a fini di riciclaggio, possono presentare una richiesta alla Commissione indicando la loro volontà di ricevere tali rifiuti e di essere inclusi nell’elenco di cui all’articolo 41. La richiesta e tutti i relativi documenti o altra comunicazione è effettuata in lingua inglese.

Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3, il paese che presenta la richiesta dimostra anche che:

a) 

dispone di un sistema globale di gestione dei rifiuti che copre l’intero territorio e garantisce efficacemente la raccolta differenziata dei rifiuti di plastica;

b) 

ha un quadro giuridico per la gestione dei rifiuti che comprende almeno gli elementi seguenti:

i) 

divieto di combustione all’aria aperta e di discarica incontrollata dei rifiuti;

ii) 

divieto di incenerimento e di discarica dei rifiuti di plastica raccolti separatamente;

iii) 

disposizioni in materia di garanzia dell’attuazione delle lettere a) e b), punti i) e ii), nonché in materia di ispezione e sanzioni a tal fine;

c) 

le importazioni dei rifiuti di plastica dall’Unione non hanno alcun effetto negativo sulla gestione dei rifiuti di plastica prodotti nel paese;

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito