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+Articolo 42 4. |
Articolo 42 4.Non prima del 21 maggio 2029, i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e che intendono ricevere dall’Unione rifiuti di plastica di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera d), a fini di riciclaggio, possono presentare una richiesta alla Commissione indicando la loro volontà di ricevere tali rifiuti e di essere inclusi nell’elenco di cui all’articolo 41. La richiesta e tutti i relativi documenti o altra comunicazione è effettuata in lingua inglese. Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3, il paese che presenta la richiesta dimostra anche che:
a)
dispone di un sistema globale di gestione dei rifiuti che copre l’intero territorio e garantisce efficacemente la raccolta differenziata dei rifiuti di plastica;
b)
ha un quadro giuridico per la gestione dei rifiuti che comprende almeno gli elementi seguenti:
i)
divieto di combustione all’aria aperta e di discarica incontrollata dei rifiuti;
ii)
divieto di incenerimento e di discarica dei rifiuti di plastica raccolti separatamente;
iii)
disposizioni in materia di garanzia dell’attuazione delle lettere a) e b), punti i) e ii), nonché in materia di ispezione e sanzioni a tal fine;
c)
le importazioni dei rifiuti di plastica dall’Unione non hanno alcun effetto negativo sulla gestione dei rifiuti di plastica prodotti nel paese; 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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