+Articolo 43 1.

Articolo 43 1.

La Commissione valuta senza ritardo le richieste presentate a norma dell’articolo 42 e, se ritiene che gli obblighi di cui al suddetto articolo siano soddisfatti, include il paese richiedente nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni. ►C2  La valutazione si basa sulle informazioni e sulle prove giustificative fornite dal paese richiedente, nonché su altre informazioni pertinenti e determina se il paese richiedente rispetta tutti gli obblighi di cui all'articolo 42 e se, fra l'altro, ha predisposto e attua tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti e le miscele di rifiuti in questione sono gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all'articolo 59, e che non vi sono gravi effetti negativi sulla gestione dei rifiuti nazionali nel paese interessato a seguito dell'esportazione di rifiuti dall'Unione. Al fine di effettuare tale valutazione, la Commissione usa, come riferimenti, le disposizioni pertinenti della legislazione e gli orientamenti di cui all'allegato IX. ◄

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito