+Articolo 46 7.

Articolo 46 7.

Il notificatore o la persona che organizza la spedizione notificano alla Commissione gli audit che hanno commissionato a norma dei paragrafi 3 e 5 e che hanno dimostrato la conformità di un impianto ai criteri di cui all’allegato X, parte B. La notifica contiene le informazioni seguenti:

a) 

nome e dati di contatto dell’impianto che è stato sottoposto all’audit;

b) 

nome e dati di contatto del notificatore o della persona che organizza la spedizione, che ha commissionato l’audit;

c) 

nome e dati di contatto del terzo che ha effettuato l’audit;

d) 

la data dell’audit;

e) 

i tipi di rifiuti quali elencati negli allegati III, III A, III B o IV o nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;

f) 

le operazioni di recupero (codici «R») di cui all’allegato II della direttiva 2008/98/CE.

Un notificatore o una persona che organizza la spedizione può notificare alla Commissione un audit commissionato dallo stesso impianto sottoposto ad audit, a condizione che il notificatore o la persona che organizza la spedizione abbia verificato che l’audit sia stato condotto conformemente ai paragrafi 3 e 4 e abbia dimostrato la conformità dell’impianto ai criteri di cui all’allegato X, parte B. Tale notifica contiene le informazioni in conformità del primo comma, lettere a) e da c) a f).

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito