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+Articolo 46 7. |
Articolo 46 7.Il notificatore o la persona che organizza la spedizione notificano alla Commissione gli audit che hanno commissionato a norma dei paragrafi 3 e 5 e che hanno dimostrato la conformità di un impianto ai criteri di cui all’allegato X, parte B. La notifica contiene le informazioni seguenti:
a)
nome e dati di contatto dell’impianto che è stato sottoposto all’audit;
b)
nome e dati di contatto del notificatore o della persona che organizza la spedizione, che ha commissionato l’audit;
c)
nome e dati di contatto del terzo che ha effettuato l’audit;
d)
la data dell’audit;
e)
i tipi di rifiuti quali elencati negli allegati III, III A, III B o IV o nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE;
f)
le operazioni di recupero (codici «R») di cui all’allegato II della direttiva 2008/98/CE. Un notificatore o una persona che organizza la spedizione può notificare alla Commissione un audit commissionato dallo stesso impianto sottoposto ad audit, a condizione che il notificatore o la persona che organizza la spedizione abbia verificato che l’audit sia stato condotto conformemente ai paragrafi 3 e 4 e abbia dimostrato la conformità dell’impianto ai criteri di cui all’allegato X, parte B. Tale notifica contiene le informazioni in conformità del primo comma, lettere a) e da c) a f). 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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