+Articolo 61 2.

Articolo 61 2.

Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare che una sostanza o un oggetto trasportato su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna non è un rifiuto, possono imporre alla persona fisica o giuridica che detiene la sostanza o l’oggetto, o ne organizza il trasporto, di presentare prove documentali:

a) 

riguardanti l’origine e la destinazione della sostanza o dell’oggetto; e

b) 

attestanti che non si tratta di rifiuti, comprese, se del caso, prove di funzionalità.

Ai fini del primo comma, è altresì accertata la protezione della sostanza o dell’oggetto, quali un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento, dai danni che può subire durante il trasporto, il carico e lo scarico.

Per distinguere tra beni usati e rifiuti, ai fini dell’ispezione, si applicano le condizioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, terzo comma, nonché i criteri stabiliti a norma dell’articolo 29, paragrafo 3, se del caso.

Il presente paragrafo non pregiudica l’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, e dell’allegato VI della direttiva 2012/19/UE, nonché l’applicazione dell’articolo 72, paragrafo 2, e dell’allegato XIV del regolamento (UE) 2023/1542.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito