+Articolo 62 1.

Articolo 62 1.

Gli Stati membri provvedono affinché, per tutto il loro territorio geografico, siano elaborati uno o più piani, separatamente o come parte chiaramente definita di altri piani, delle ispezioni da eseguire a norma dell’articolo 60, paragrafo 1 («piano di ispezione»).

I piani di ispezione si basano sulla valutazione dei rischi inerente a flussi specifici di rifiuti e provenienze specifiche di spedizioni illegali nonché sui risultati di ispezioni precedenti, tenendo conto, ove opportuno, di dati investigativi, come quelli riguardanti indagini di polizia e di autorità doganali, e analisi delle attività criminali, nonché di informazioni affidabili provenienti da persone fisiche o giuridiche su eventuali spedizioni illegali, di informazioni pertinenti relative alla gestione dei rifiuti spediti e di informazioni che dimostrano che una spedizione presenta analogie con le spedizioni precedentemente identificate come spedizioni illegali. Tale valutazione dei rischi tiene conto, in particolare, della necessità di verificare se le persone fisiche e giuridiche che esportano rifiuti dall’Unione rispettano gli obblighi stabiliti all’articolo 46. La valutazione dei rischi mira, tra l’altro, a individuare il numero minimo di ispezioni necessarie e la loro frequenza, compresi i controlli fisici di stabilimenti, imprese, intermediari, commercianti e spedizioni di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito