+Articolo 67 2.

Articolo 67 2.

La Commissione può esercitare i poteri che le sono conferiti dal presente regolamento per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, che sono di natura complessa e potrebbero avere effetti negativi gravi sulla salute umana o sull’ambiente, e quando le azioni investigative necessarie hanno una dimensione transfrontaliera che coinvolge almeno due paesi. La Commissione può intraprendere azioni in base a tali poteri di propria iniziativa, su richiesta delle autorità di uno o più Stati membri o in seguito a una denuncia, se sussistono sufficienti sospetti che il trasporto della sostanza o dell’oggetto o la spedizione di rifiuti costituisce una spedizione illegale. La Commissione può inoltre trasmettere tali denunce alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Se decide di non agire, la Commissione risponde all’autorità degli Stati membri o alle persone che hanno inviato la denuncia entro un termine ragionevole, indicando i motivi per cui ritiene che i sospetti siano insufficienti, a meno che sussistano motivi di interesse pubblico, quali la tutela della riservatezza dei procedimenti amministrativi o penali, a non farlo.

La Commissione fornisce inoltre assistenza agli Stati membri nell’organizzazione di una stretta e regolare cooperazione tra le rispettive autorità competenti a norma dell’articolo 71.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito