+Articolo 68 5.

Articolo 68 5.

Il personale della Commissione che conduce un’ispezione è autorizzato a:

a) 

avere accesso a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del notificatore, della persona che organizza la spedizione, del produttore dei rifiuti, del detentore dei rifiuti, del vettore, del destinatario o dell’impianto che riceve i rifiuti;

b) 

esaminare tutti i documenti utili relativi all’oggetto e alla finalità delle ispezioni, indipendentemente dal supporto su cui sono registrati, nonché effettuare od ottenere in qualsiasi forma copie o estratti di tali documenti;

c) 

chiedere al notificatore, alla persona che organizza la spedizione, al produttore dei rifiuti, al detentore dei rifiuti, al vettore, al destinatario o all’impianto che riceve i rifiuti spiegazioni in merito a fatti o documenti relativi all’oggetto e alla finalità delle ispezioni e registrare le risposte;

d) 

ricevere e registrare dichiarazioni rilasciate dal notificatore, dalla persona che organizza la spedizione, dal produttore dei rifiuti, dal detentore dei rifiuti, dal vettore, dal destinatario o dall’impianto che riceve i rifiuti in merito all’oggetto e alla finalità delle ispezioni;

e) 

verificare fisicamente i rifiuti e prelevarne dei campioni per prove di laboratorio, se necessario.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito