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+Articolo 68 5. |
Articolo 68 5.Il personale della Commissione che conduce un’ispezione è autorizzato a:
a)
avere accesso a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del notificatore, della persona che organizza la spedizione, del produttore dei rifiuti, del detentore dei rifiuti, del vettore, del destinatario o dell’impianto che riceve i rifiuti;
b)
esaminare tutti i documenti utili relativi all’oggetto e alla finalità delle ispezioni, indipendentemente dal supporto su cui sono registrati, nonché effettuare od ottenere in qualsiasi forma copie o estratti di tali documenti;
c)
chiedere al notificatore, alla persona che organizza la spedizione, al produttore dei rifiuti, al detentore dei rifiuti, al vettore, al destinatario o all’impianto che riceve i rifiuti spiegazioni in merito a fatti o documenti relativi all’oggetto e alla finalità delle ispezioni e registrare le risposte;
d)
ricevere e registrare dichiarazioni rilasciate dal notificatore, dalla persona che organizza la spedizione, dal produttore dei rifiuti, dal detentore dei rifiuti, dal vettore, dal destinatario o dall’impianto che riceve i rifiuti in merito all’oggetto e alla finalità delle ispezioni;
e)
verificare fisicamente i rifiuti e prelevarne dei campioni per prove di laboratorio, se necessario. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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