+Articolo 68 Ispezioni a cura della Commissione
---+Articolo 68 1.
---+Articolo 68 2.
---+Articolo 68 3.
---+Articolo 68 4.
---+Articolo 68 5.
---+Articolo 68 6.
---+Articolo 68 7.
---+Articolo 68 8.
---+Articolo 68 9.
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Articolo 68 Ispezioni a cura della Commissione
1. Panoramica
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Regolamentazione |
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Articolo 68 1.
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La Commissione può, in conformità all’articolo 67, svolgere ispezioni sulle spedizioni a norma dell’articolo 60, paragrafi 1e 2.
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Articolo 68 2.
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La Commissione svolge un’ispezione solo se sussistono sufficienti sospetti di una spedizione illegale di rifiuti.
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Articolo 68 3.
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La Commissione prepara ed effettua le ispezioni in stretta collaborazione con le autorità pertinenti dello Stato membro. Tale collaborazione prevede lo scambio di informazioni e di opinioni sulla pianificazione delle ispezioni e sulle misure da adottare. La Commissione tiene conto di eventuali ispezioni e procedimenti penali, legali o amministrativi effettuati dalle autorità amministrative o giudiziarie di uno Stato membro. La Commissione notifica con 15 giorni di anticipo l’oggetto, la finalità e la base giuridica delle ispezioni al personale di ruolo responsabile della cooperazione o ai punti di contatto di cui all’articolo 65, paragrafo 2, nello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l’ispezione, affinché le autorità pertinenti possano fornire l’assistenza necessaria. A tal fine i funzionari delle autorità pertinenti dello Stato membro hanno la possibilità di partecipare alle ispezioni. In casi urgenti, se non è possibile rispettare il preavviso di 15 giorni, la Commissione ne dà comunicazione al primo momento utile. Inoltre, su richiesta delle autorità pertinenti dello Stato membro, le ispezioni sono effettuate congiuntamente dalla Commissione e dalle autorità pertinenti dello Stato membro medesimo.
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Articolo 68 4.
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Il personale e le altre persone che lo accompagnano autorizzati dalla Commissione a effettuare un’ispezione esercitano i loro poteri dietro presentazione di un’autorizzazione scritta che specifica l’oggetto e la finalità dell’ispezione.
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Articolo 68 5.
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Il personale della Commissione che conduce un’ispezione è autorizzato a:
a)
avere accesso a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del notificatore, della persona che organizza la spedizione, del produttore dei rifiuti, del detentore dei rifiuti, del vettore, del destinatario o dell’impianto che riceve i rifiuti;
b)
esaminare tutti i documenti utili relativi all’oggetto e alla finalità delle ispezioni, indipendentemente dal supporto su cui sono registrati, nonché effettuare od ottenere in qualsiasi forma copie o estratti di tali documenti;
c)
chiedere al notificatore, alla persona che organizza la spedizione, al produttore dei rifiuti, al detentore dei rifiuti, al vettore, al destinatario o all’impianto che riceve i rifiuti spiegazioni in merito a fatti o documenti relativi all’oggetto e alla finalità delle ispezioni e registrare le risposte;
d)
ricevere e registrare dichiarazioni rilasciate dal notificatore, dalla persona che organizza la spedizione, dal produttore dei rifiuti, dal detentore dei rifiuti, dal vettore, dal destinatario o dall’impianto che riceve i rifiuti in merito all’oggetto e alla finalità delle ispezioni;
e)
verificare fisicamente i rifiuti e prelevarne dei campioni per prove di laboratorio, se necessario.
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Articolo 68 6.
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Il notificatore, la persona che organizza la spedizione, il produttore dei rifiuti, il detentore dei rifiuti, il vettore dei rifiuti, il destinatario e l’impianto che riceve i rifiuti cooperano con la Commissione nel corso delle sue ispezioni.
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Articolo 68 7.
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Le autorità degli Stati membri coinvolte nelle ispezioni sulle spedizioni di rifiuti nel cui territorio deve essere effettuata l’ispezione della Commissione forniscono, su richiesta di quest’ultima, l’assistenza necessaria al personale della Commissione.
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Articolo 68 8.
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Il notificatore, la persona che organizza la spedizione, il produttore dei rifiuti, il detentore dei rifiuti, il vettore dei rifiuti, il destinatario e l’impianto che riceve i rifiuti sono tenuti ad assoggettarsi alle ispezioni della Commissione.
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Articolo 68 9.
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Se la Commissione constata che il notificatore, la persona che organizza la spedizione, il produttore dei rifiuti, il detentore dei rifiuti, il vettore dei rifiuti, il destinatario o l’impianto che riceve i rifiuti si oppone ad un’ispezione, le autorità pertinenti dello Stato membro prestano alla Commissione l’assistenza necessaria, esigendo se del caso l’assistenza delle autorità di contrasto al fine di consentire alla Commissione di effettuare l’ispezione. Se per tale assistenza è necessaria l’autorizzazione di un’autorità giudiziaria conformemente alle norme nazionali, ne è fatta richiesta.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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