Articolo 72
Formato delle comunicazioni
Laddove non si applichino le disposizioni di cui all’articolo 27 o gli attori esterni all’Unione non siano collegati al sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3, i soggetti interessati possono trasmettere e scambiare le informazioni e la documentazione di cui al presente regolamento per posta ordinaria, fax, posta elettronica con firma digitale, posta elettronica senza firma digitale seguita da invio postale o, se concordato tra i soggetti interessati, per posta elettronica senza firma digitale. In caso di posta elettronica con firma digitale, il timbro o la firma richiesti sono sostituiti dalla firma digitale.