+Articolo 72 Formato delle comunicazioni

Articolo 72 Formato delle comunicazioni

Articolo 72

Formato delle comunicazioni

Laddove non si applichino le disposizioni di cui all’articolo 27 o gli attori esterni all’Unione non siano collegati al sistema centrale di cui all’articolo 27, paragrafo 3, i soggetti interessati possono trasmettere e scambiare le informazioni e la documentazione di cui al presente regolamento per posta ordinaria, fax, posta elettronica con firma digitale, posta elettronica senza firma digitale seguita da invio postale o, se concordato tra i soggetti interessati, per posta elettronica senza firma digitale. In caso di posta elettronica con firma digitale, il timbro o la firma richiesti sono sostituiti dalla firma digitale.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito