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+Articolo 73 4. |
Articolo 73 4.La Commissione esamina i dati comunicati in conformità del presente articolo e pubblica una relazione sull’esito dell’esame. In tale relazione la Commissione tratta inoltre gli elementi seguenti:
a)
l’andamento delle spedizioni illegali e le migliori pratiche per contrastarle, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dal gruppo di controllo della conformità della legalità delle spedizioni di rifiuti di cui all’articolo 66;
b)
l’efficienza della procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al Titolo II, capo 1, e in particolare le relative tempistiche, segnatamente analizzando elementi quali il numero di obiezioni e di autorizzazioni e il tempo che intercorre tra la trasmissione di una notifica e l’adozione di una decisione al riguardo, sulla base dei dati conservati nei sistemi di cui all’articolo 27;
c)
il contributo del presente regolamento alla neutralità climatica e al conseguimento di un’economia circolare e dell’obiettivo dell’inquinamento zero, tenendo conto delle relazioni e dei dati pubblicati dalle pertinenti agenzie dell’Unione. L’Agenzia europea dell’ambiente coadiuva la Commissione nel compito di monitorare l’attuazione del presente regolamento stilando, ove opportuno, le relazioni che contengono l’analisi delle spedizioni di flussi specifici di rifiuti e dei relativi effetti sull’ambiente. La relazione di cui al primo comma è redatta per la prima volta entro il 31 decembre 2029 e successivamente ogni tre anni. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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