+Articolo 85 Abrogazione e disposizioni transitorie
---+Articolo 85 1.
---+Articolo 85 2.
---+Articolo 85 3.
---+Articolo 85 4.
---+Articolo 85 5.
---+Articolo 85 6.
---+Articolo 85 7.
---+Articolo 85 8.
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Articolo 85 Abrogazione e disposizioni transitorie
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 85 1.
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Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è abrogato a decorrere dal 20 maggio 2024.
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Articolo 85 2.
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Tuttavia le disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2026 fatta eccezione per:
a)
l’articolo 30, che cessa di applicarsi a decorrere dal 20 maggio 2024;
b)
l’articolo 37, che continua ad applicarsi fino al 21 maggio 2027;
c)
l’articolo 51, che continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025.
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Articolo 85 3.
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Il regolamento (CE) n. 1013/2006 continua ad applicarsi anche alle spedizioni per le quali è stata presentata una notifica conformemente all’articolo 4 del medesimo regolamento e per le quali l’autorità competente di destinazione ha fornito conferma di ricevimento conformemente all’articolo 8 del medesimo regolamento prima del 21 maggio 2026. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a tali spedizioni.
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Articolo 85 4.
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Il regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione (
15
) è abrogato a decorrere dal 21 maggio 2027.
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Articolo 85 5.
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Il recupero o lo smaltimento di rifiuti in una spedizione per i quali le autorità competenti interessate hanno rilasciato l’autorizzazione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono portati a termine entro un anno a decorrere dal 21 maggio 2026.
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Articolo 85 6.
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Una spedizione per la quale le autorità competenti interessate hanno rilasciato l’autorizzazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 è portata a termine entro tre anni a decorrere dal 21 maggio 2026.
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Articolo 85 7.
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L’autorizzazione preventiva di un impianto in conformità dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1013/2006 cessa di essere valida entro cinque anni dal 20 maggio 2024.
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Articolo 85 8.
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I riferimenti al regolamento abrogato (CE) n. 1013/2006 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIII.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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