+Articolo 85 Abrogazione e disposizioni transitorie
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---+Articolo 85 3.
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Articolo 85 Abrogazione e disposizioni transitorie

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 85 1.
Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è abrogato a decorrere dal 20 maggio 2024.
Articolo 85 2.

Tuttavia le disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2026 fatta eccezione per:

a) 

l’articolo 30, che cessa di applicarsi a decorrere dal 20 maggio 2024;

b) 

l’articolo 37, che continua ad applicarsi fino al 21 maggio 2027;

c) 

l’articolo 51, che continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025.

Articolo 85 3.
Il regolamento (CE) n. 1013/2006 continua ad applicarsi anche alle spedizioni per le quali è stata presentata una notifica conformemente all’articolo 4 del medesimo regolamento e per le quali l’autorità competente di destinazione ha fornito conferma di ricevimento conformemente all’articolo 8 del medesimo regolamento prima del 21 maggio 2026. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a tali spedizioni.
Articolo 85 4.
Il regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione ( 15 ) è abrogato a decorrere dal 21 maggio 2027.
Articolo 85 5.
Il recupero o lo smaltimento di rifiuti in una spedizione per i quali le autorità competenti interessate hanno rilasciato l’autorizzazione a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono portati a termine entro un anno a decorrere dal 21 maggio 2026.
Articolo 85 6.
Una spedizione per la quale le autorità competenti interessate hanno rilasciato l’autorizzazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 è portata a termine entro tre anni a decorrere dal 21 maggio 2026.
Articolo 85 7.
L’autorizzazione preventiva di un impianto in conformità dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1013/2006 cessa di essere valida entro cinque anni dal 20 maggio 2024.
Articolo 85 8.
I riferimenti al regolamento abrogato (CE) n. 1013/2006 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIII.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito