+ALLEGATO III A MISCELE DI RIFIUTI ELENCATI NELL’ALLEGATO III A CONDIZIONE CHE LA COMPOSIZIONE DI TALI MISCELE NON PREGIUDICHI LA LORO GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA, DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA b)

ALLEGATO III A MISCELE DI RIFIUTI ELENCATI NELL’ALLEGATO III A CONDIZIONE CHE LA COMPOSIZIONE DI TALI MISCELE NON PREGIUDICHI LA LORO GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA, DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA b)




ALLEGATO III A

MISCELE DI RIFIUTI ELENCATI NELL’ALLEGATO III A CONDIZIONE CHE LA COMPOSIZIONE DI TALI MISCELE NON PREGIUDICHI LA LORO GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA, DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4, LETTERA b)

1. Indipendentemente dal fatto che figurino o no in questo elenco, le miscele di rifiuti non possono essere assoggettate agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18, qualora siano contaminate da altri materiali in misura tale da:

a) 

aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione dell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE come pure delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III di tale direttiva; o

b) 

impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto.

2. Le miscele di rifiuti seguenti sono ricomprese nel presente allegato:

a) 

miscele di rifiuti classificati alle voci B1010 e B1050 della convenzione di Basilea;

b) 

miscele di rifiuti classificati alle voci B1010 e B1070 della convenzione di Basilea;

c) 

miscele di rifiuti classificati alle voci B3040 e B3080 della convenzione di Basilea;

d) 

miscele di rifiuti classificati alla voce GB040 (OCSE) e alla voce B1100 della convenzione di Basilea limitatamente a matte di galvanizzazione, scorie contenenti zinco, schiumature di alluminio (o schiume) escluse le scorie saline e i rifiuti dei rivestimenti in materiale refrattario, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione del rame;

e) 

miscele di rifiuti classificati alla voce GB040 (OCSE) e alle voci B1070 e B1100 della convenzione di Basilea, limitatamente ai rifiuti di rivestimenti in materiale refrattario, compresi i crogioli, derivanti dalla fusione del rame.

3. Le miscele di rifiuti seguenti classificate nei trattini o sottotrattini di una stessa voce sono ricomprese nel presente allegato:

a) 

miscele di rifiuti classificati alla voce B1010 della convenzione di Basilea;

b) 

miscele di rifiuti classificati alla voce B2010 della convenzione di Basilea;

c) 

miscele di rifiuti classificati alla voce B2030 della convenzione di Basilea;

d) 

miscele di rifiuti classificati alla voce B3020 della convenzione di Basilea limitatamente a carta o cartone non imbianchiti o carta o cartone increspati, altra carta o cartone costituiti principalmente di pasta chimica imbianchita, per lo più non colorata o carta o cartone costituiti principalmente di pasta meccanica (ad esempio giornali, riviste e stampe analoghe);

e) 

miscele di rifiuti classificati alla voce B3030 della convenzione di Basilea;

f) 

miscele di rifiuti classificati alla voce B3040 della convenzione di Basilea;

g) 

miscele di rifiuti classificati alla voce B3050 della convenzione di Basilea.

4. Per le spedizioni destinate al riciclaggio all’interno dell’Unione le miscele di rifiuti seguenti ( 23 ) classificate nei trattini o sottotrattini di una stessa voce sono ricomprese nel presente allegato:

a) 

miscele di rifiuti classificati alla voce EU3011 ed elencati al trattino che si riferisce a polimeri non alogenati;

b) 

miscele di rifiuti classificati alla voce EU3011 ed elencati al trattino che si riferisce a resine polimerizzate o prodotti di condensazione;

c) 

miscele di rifiuti classificati alla voce EU3011 ed elencati al trattino che si riferisce a «perfluoroalcossi alcani».

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito