+ALLEGATO IV ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE («ELENCO AMBRA») (24) DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA a)

ALLEGATO IV ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE («ELENCO AMBRA») (24) DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA a)




ALLEGATO IV

ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE («ELENCO AMBRA») ( 24 ) DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA a)

Parte I

Rifiuti elencati agli allegati II e VIII della Convenzione di Basilea ( 25 ).

Ai fini del presente regolamento:

a) 

tutti i riferimenti fatti all’elenco B nell’allegato VIII della convenzione di Basilea si intendono fatti all’allegato III del presente regolamento;

b) 

alla voce A1010 della convenzione di Basilea, i termini «esclusi quelli specificatamente inclusi nell’elenco B (allegato IX)» fanno riferimento tanto alla voce B1020 della convenzione di Basilea quanto alla nota relativa alla voce B1020 dell’allegato III del presente regolamento, parte I, lettera b);

▼M1

c) 

la voce A2060 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece, se del caso, la voce OCSE GG040 dell’allegato III, parte II;

▼B

d) 

la voce A4050 della convenzione di Basilea comprende i residui dei rivestimenti di vasche per l’elettrolisi dell’alluminio, poiché contengono cianuri inorganici che rientrano nella voce Y33. Se i cianuri sono stati distrutti, i relativi prodotti esauriti sono assegnati alla voce AB120 della parte II, poiché contengono composti inorganici fluorurati, ad esclusione del fluoruro di calcio, rientranti nella voce Y32;

e) 

la voce A3210 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce AC300 della parte II;

f) 

per i rifiuti spediti all’interno dell’Unione, la voce Y48 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce seguente:

EU48

Rifiuti di plastica non contemplati dalla voce AC300 nella parte II o dalla voce EU3011 nell’allegato III, parte I, e miscele di rifiuti di plastica non contemplati dall’allegato III A, punto 4.

▼M1

g) 

per i rifiuti spediti all’interno dell’Unione fino al 31 dicembre 2026, la voce Y49 della convenzione di Basilea non si applica e si applicano invece, se del caso, le voci GC010 e GC020 dell’allegato III, parte II.

▼B

Parte II

Rifiuti contenenti metalli



AA010

2619 00

Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dall’industria del ferro e dell’acciaio ()

AA060

2620 50

Ceneri e residui di vanadio ()

AA190

8104 20

ex 8104 30

Rifiuti e rottami di magnesio infiammabile, piroforico o che emette, a contatto con l’acqua, gas infiammabili in quantità pericolose

(1)   

Questa enumerazione comprende rifiuti sotto forma di ceneri, residui, scorie, loppe, schiumature, incrostazioni, polveri, fanghi e cake, a meno che uno di questi materiali non figuri esplicitamente altrove.

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici



AB030

 

Rifiuti di sistemi non a base di cianuro, derivanti dal trattamento superficiale di metalli

AB070

 

Sabbie usate in operazioni di fonderia

AB120

ex 2812 90

ex 3824

Composti inorganici di alogenuri, non specificati né compresi altrove

AB130

 

Sabbia usata per limatura

AB150

ex 3824 90

Solfito di calcio e solfato di calcio non raffinati, provenienti dalla desolforazione dei fumi

Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici



AC060

ex 3819 00

Fluidi idraulici

AC070

ex 3819 00

Fluidi per freni

AC080

ex 3820 00

Fluidi antigelo

AC150

 

Clorofluorocarburi

AC160

 

Idrocarburi alogenati (halon)

AC170

ex 4403 10

Rifiuti di legno o di sughero trattati

AC250

 

Tensioattivi

AC260

ex 3101

letame liquido da porcilaia; feci

AC270

 

Fanghi di depurazione

AC300

 

Rifiuti di plastica, comprese le miscele di tali rifiuti, contenenti o contaminati con costituenti di cui all’allegato I, in misura tale da presentare una caratteristica di cui all’allegato III (cfr. la relativa voce EU3011 nell’allegato III, parte 1, e la relativa voce EU48 nella parte 1)

Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici



AD090

ex 3824 90

Rifiuti derivanti dalla produzione, preparazione e uso di prodotti chimici e materiali per riprografia e fotografia, non specificati né compresi altrove

AD100

 

Rifiuti di sistemi non a base di cianuro, derivanti dal trattamento superficiale delle plastiche

AD120

ex 3914 00

ex 3915

Resine a scambio ionico

AD150

 

Sostanze organiche presenti in natura, utilizzate come mezzo filtrante (come i biofiltri usati)

Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici



RB020

ex 6815

Fibre di ceramica con caratteristiche fisico-chimiche simili a quelle dell’amianto

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito