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+ALLEGATO IV ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE («ELENCO AMBRA») (24) DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA a) |
ALLEGATO IV ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE («ELENCO AMBRA») (24) DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA a)
ALLEGATO IV ELENCO DEI RIFIUTI SOGGETTI ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE PREVENTIVE SCRITTE («ELENCO AMBRA») ( 24 ) DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, LETTERA a) Parte I Rifiuti elencati agli allegati II e VIII della Convenzione di Basilea ( 25 ). Ai fini del presente regolamento:
a)
tutti i riferimenti fatti all’elenco B nell’allegato VIII della convenzione di Basilea si intendono fatti all’allegato III del presente regolamento;
b)
alla voce A1010 della convenzione di Basilea, i termini «esclusi quelli specificatamente inclusi nell’elenco B (allegato IX)» fanno riferimento tanto alla voce B1020 della convenzione di Basilea quanto alla nota relativa alla voce B1020 dell’allegato III del presente regolamento, parte I, lettera b);
c)
la voce A2060 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece, se del caso, la voce OCSE GG040 dell’allegato III, parte II;
d)
la voce A4050 della convenzione di Basilea comprende i residui dei rivestimenti di vasche per l’elettrolisi dell’alluminio, poiché contengono cianuri inorganici che rientrano nella voce Y33. Se i cianuri sono stati distrutti, i relativi prodotti esauriti sono assegnati alla voce AB120 della parte II, poiché contengono composti inorganici fluorurati, ad esclusione del fluoruro di calcio, rientranti nella voce Y32;
e)
la voce A3210 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce AC300 della parte II;
f)
per i rifiuti spediti all’interno dell’Unione, la voce Y48 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce seguente:
g)
per i rifiuti spediti all’interno dell’Unione fino al 31 dicembre 2026, la voce Y49 della convenzione di Basilea non si applica e si applicano invece, se del caso, le voci GC010 e GC020 dell’allegato III, parte II. Parte II Rifiuti contenenti metalli
Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici
Rifiuti contenenti prevalentemente composti organici, che possono a loro volta contenere metalli e composti inorganici
Rifiuti che possono contenere composti inorganici o organici
Rifiuti contenenti prevalentemente composti inorganici, che possono a loro volta contenere metalli e composti organici
1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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