+CAPO III Individuazione degli incidenti connessi alle TIC e risposta agli stessi
---+Articolo 22 Politica di gestione degli incidenti connessi alle TIC
---+Articolo 23 Individuazione di attività anomale e criteri per l’individuazione degli incidenti connessi alle TIC e la risposta agli stessi
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CAPO III Individuazione degli incidenti connessi alle TIC e risposta agli stessi

CAPO III Individuazione degli incidenti connessi alle TIC e risposta agli stessi

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione
Articolo 22 Politica di gestione degli incidenti connessi alle TIC

Articolo 22

Politica di gestione degli incidenti connessi alle TIC

Nell’ambito dei meccanismi per individuare le attività anomale, compresi i problemi di prestazione della rete delle TIC e gli incidenti connessi alle TIC, le entità finanziarie elaborano, documentano e attuano una politica relativa agli incidenti connessi alle TIC attraverso la quale:

a) 

documentano il processo di gestione degli incidenti connessi alle TIC di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2022/2554;

b) 

stilano un elenco dei pertinenti contatti con le funzioni interne e i portatori di interessi esterni che sono direttamente coinvolti nella sicurezza delle operazioni riguardanti le TIC, anche per quanto riguarda:

i) 

l’individuazione e il monitoraggio delle minacce informatiche;

ii) 

l’individuazione di attività anomale;

iii) 

la gestione delle vulnerabilità;

c) 

definiscono, attuano e gestiscono meccanismi tecnici, organizzativi e operativi per supportare il processo di gestione degli incidenti connessi alle TIC, compresi i meccanismi per consentire una tempestiva individuazione di attività e comportamenti anomali conformemente all’articolo 23 del presente regolamento;

▼C1

d) 

conservano tutte le prove relative agli incidenti connessi alle TIC per un periodo non superiore a quello necessario per le finalità per cui i dati sono raccolti, commisurato alla criticità delle funzioni commerciali interessate, dei processi di supporto e dei patrimoni informativi e delle risorse TIC, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2024/1772 della Commissione ( 2 ) e a qualsiasi obbligo di conservazione applicabile ai sensi del diritto dell’Unione;

▼B

e) 

definiscono e attuano meccanismi di analisi degli incidenti significativi o ricorrenti connessi alle TIC e degli schemi relativi al numero e al verificarsi di incidenti connessi alle TIC.

Ai fini della lettera d), le entità finanziarie conservano le prove di cui alla stessa lettera in modo sicuro.

Articolo 23 Individuazione di attività anomale e criteri per l’individuazione degli incidenti connessi alle TIC e la risposta agli stessi -

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito