+CAPO III Individuazione degli incidenti connessi alle TIC e risposta agli stessi
---+Articolo 22 Politica di gestione degli incidenti connessi alle TIC
---+Articolo 23 Individuazione di attività anomale e criteri per l’individuazione degli incidenti connessi alle TIC e la risposta agli stessi
------+Articolo 23 1.
------+Articolo 23 2.
------+Articolo 23 3.
------+Articolo 23 4.
------+Articolo 23 5.
------+Articolo 23 6.
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CAPO III Individuazione degli incidenti connessi alle TIC e risposta agli stessi
CAPO III Individuazione degli incidenti connessi alle TIC e risposta agli stessi
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 22 Politica di gestione degli incidenti connessi alle TIC
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Articolo 22
Politica di gestione degli incidenti connessi alle TIC
Nell’ambito dei meccanismi per individuare le attività anomale, compresi i problemi di prestazione della rete delle TIC e gli incidenti connessi alle TIC, le entità finanziarie elaborano, documentano e attuano una politica relativa agli incidenti connessi alle TIC attraverso la quale:
a)
documentano il processo di gestione degli incidenti connessi alle TIC di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2022/2554;
b)
stilano un elenco dei pertinenti contatti con le funzioni interne e i portatori di interessi esterni che sono direttamente coinvolti nella sicurezza delle operazioni riguardanti le TIC, anche per quanto riguarda:
i)
l’individuazione e il monitoraggio delle minacce informatiche;
ii)
l’individuazione di attività anomale;
iii)
la gestione delle vulnerabilità;
c)
definiscono, attuano e gestiscono meccanismi tecnici, organizzativi e operativi per supportare il processo di gestione degli incidenti connessi alle TIC, compresi i meccanismi per consentire una tempestiva individuazione di attività e comportamenti anomali conformemente all’articolo 23 del presente regolamento;
▼C1
d)
conservano tutte le prove relative agli incidenti connessi alle TIC per un periodo non superiore a quello necessario per le finalità per cui i dati sono raccolti, commisurato alla criticità delle funzioni commerciali interessate, dei processi di supporto e dei patrimoni informativi e delle risorse TIC, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2024/1772 della Commissione (
2
) e a qualsiasi obbligo di conservazione applicabile ai sensi del diritto dell’Unione;
▼B
e)
definiscono e attuano meccanismi di analisi degli incidenti significativi o ricorrenti connessi alle TIC e degli schemi relativi al numero e al verificarsi di incidenti connessi alle TIC.
Ai fini della lettera d), le entità finanziarie conservano le prove di cui alla stessa lettera in modo sicuro.
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Articolo 23 Individuazione di attività anomale e criteri per l’individuazione degli incidenti connessi alle TIC e la risposta agli stessi
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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