+Articolo 24 1.

Articolo 24 1.

Le entità finanziarie includono nella loro politica di continuità operativa delle TIC di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 tutti gli elementi seguenti:

a) 

una descrizione:

i) 

degli obiettivi della politica di continuità operativa delle TIC, compresa l’interrelazione tra le TIC e la continuità operativa complessiva, e tenendo conto dei risultati dell’analisi dell’impatto sulle attività aziendali (Business Impact Analysis, BIA) di cui all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2554;

ii) 

dell’ambito di applicazione degli accordi, dei piani, delle procedure e dei meccanismi di continuità operativa delle TIC, comprese le limitazioni e le esclusioni;

iii) 

dell’arco di tempo che deve essere coperto dagli accordi, dai piani, dalle procedure e dai meccanismi di continuità operativa delle TIC;

iv) 

dei criteri di attivazione e disattivazione dei piani di continuità operativa delle TIC, dei piani di risposta e ripristino relativi alle TIC e dei piani di comunicazione delle crisi;

b) 

disposizioni in materia di:

i) 

governance e organizzazione per l’attuazione della politica di continuità operativa delle TIC, compresi ruoli, responsabilità e procedure di attivazione dei livelli successivi di intervento, garantendo la disponibilità di risorse sufficienti;

ii) 

allineamento tra i piani di continuità operativa delle TIC e i piani generali di continuità operativa, per quanto riguarda almeno tutti gli aspetti seguenti:

1) 

i potenziali scenari di disfunzione, compresi gli scenari di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del presente regolamento;

2) 

gli obiettivi di ripristino, specificando che l’entità finanziaria è in grado di ripristinare l’operatività delle proprie funzioni essenziali o importanti dopo le perturbazioni rispettando un obiettivo in materia di tempi di ripristino e un obiettivo in materia di punti di ripristino;

iii) 

l’elaborazione di piani di continuità operativa TIC per gravi perturbazioni dell’attività all’interno di tali piani, e la definizione delle priorità delle azioni di continuità operativa delle TIC utilizzando un approccio basato sul rischio;

iv) 

l’elaborazione, il test e il riesame dei piani di risposta e ripristino relativi alle TIC, conformemente agli articoli 25 e 26 del presente regolamento;

v) 

il riesame dell’efficacia degli accordi, dei piani, delle procedure e dei meccanismi di continuità operativa delle TIC attuati, conformemente all’articolo 26 del presente regolamento;

vi) 

l’allineamento della politica di continuità operativa delle TIC rispetto a:

1) 

la politica di comunicazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554;

2) 

le azioni di comunicazione e gestione delle crisi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2022/2554.

1. Panoramica

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Titolo Regolamentazione

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte Requisito