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+Articolo 24 1. |
Articolo 24 1.Le entità finanziarie includono nella loro politica di continuità operativa delle TIC di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 tutti gli elementi seguenti:
a)
una descrizione:
i)
degli obiettivi della politica di continuità operativa delle TIC, compresa l’interrelazione tra le TIC e la continuità operativa complessiva, e tenendo conto dei risultati dell’analisi dell’impatto sulle attività aziendali (Business Impact Analysis, BIA) di cui all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2554;
ii)
dell’ambito di applicazione degli accordi, dei piani, delle procedure e dei meccanismi di continuità operativa delle TIC, comprese le limitazioni e le esclusioni;
iii)
dell’arco di tempo che deve essere coperto dagli accordi, dai piani, dalle procedure e dai meccanismi di continuità operativa delle TIC;
iv)
dei criteri di attivazione e disattivazione dei piani di continuità operativa delle TIC, dei piani di risposta e ripristino relativi alle TIC e dei piani di comunicazione delle crisi;
b)
disposizioni in materia di:
i)
governance e organizzazione per l’attuazione della politica di continuità operativa delle TIC, compresi ruoli, responsabilità e procedure di attivazione dei livelli successivi di intervento, garantendo la disponibilità di risorse sufficienti;
ii)
allineamento tra i piani di continuità operativa delle TIC e i piani generali di continuità operativa, per quanto riguarda almeno tutti gli aspetti seguenti:
1)
i potenziali scenari di disfunzione, compresi gli scenari di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del presente regolamento;
2)
gli obiettivi di ripristino, specificando che l’entità finanziaria è in grado di ripristinare l’operatività delle proprie funzioni essenziali o importanti dopo le perturbazioni rispettando un obiettivo in materia di tempi di ripristino e un obiettivo in materia di punti di ripristino;
iii)
l’elaborazione di piani di continuità operativa TIC per gravi perturbazioni dell’attività all’interno di tali piani, e la definizione delle priorità delle azioni di continuità operativa delle TIC utilizzando un approccio basato sul rischio;
iv)
l’elaborazione, il test e il riesame dei piani di risposta e ripristino relativi alle TIC, conformemente agli articoli 25 e 26 del presente regolamento;
v)
il riesame dell’efficacia degli accordi, dei piani, delle procedure e dei meccanismi di continuità operativa delle TIC attuati, conformemente all’articolo 26 del presente regolamento;
vi)
l’allineamento della politica di continuità operativa delle TIC rispetto a:
1)
la politica di comunicazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554;
2)
le azioni di comunicazione e gestione delle crisi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2022/2554. 1. Panoramica
1.1 Riferimenti1.2 Requisiti identificati1.3 Standard correlati2. Requisiti identificati
3. Standard correlati
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